Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Val di Cornia» e, nell'ambito della stessa, la sottozona «Suvereto» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dalla A.PRO.VITO , intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la sottozona «Suvereto» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, in merito alla predetta richiesta;
Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Suvereto» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La sottozona «Suvereto» della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, e' riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Suvereto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Suvereto», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Val di Cornia» sottozona «Suvereto», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989 e successive modifiche, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la DOCG «Suvereto», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Suvereto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.
 
Art. 3

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia» sottozona «Suvereto», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia» sottozona «Suvereto».
 
Art. 4

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 2, la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Suvereto» puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia» sottozona «Suvereto», di cui decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Suvereto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
 
Art. 6

1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Suvereto».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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