Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1995, con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Sicilia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata «Sicilia»;
Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Ditta Abraxas con sede in Palermo, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento delle tipologie qualificate con i vitigni Carignano e Alicante (Grenache), nonche' l'utilizzo del vitigno Syrah anche per le tipologie qualificate con due vitigni;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte dell'Istituto della vite e del vino con sede in Palermo, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'inserimento del vitigno Mondeuse tra le tipologie monovarietali;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sicilia» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2012/2013.
3. La indicazione geografica tipica dei vini «Sicilia» di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, richiamato in premessa, e' revocata a decorrere dalla entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013 i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Sicilia», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato, possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente Indicazione Geografica Tipica «Sicilia» di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, purche' adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione.
2. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia», potranno usufruire della denominazione medesima.
 
Art. 4

1. I quantitativi di vino a indicazione geografica tipica e/o atti a divenire indicazione geografica tipica «Sicilia» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con il richiamato decreto ministeriale 10 ottobre 1995 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2011 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 6

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini ad Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 7

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
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