Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 novembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata della Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Scavigna»;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011, supplemento ordinario n. 217;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna», approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Scavigna», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Scavigna» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1994, purche' adeguino la base ampelografica entro la quinta vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 4

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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