Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 novembre 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la valorizzazione dei vini DOC del Molise per il tramite della Regione Molise, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro»; Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011, supplemento ordinario n. 217; Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Ditta Azienda Agricola e vitivinicola «Colle Sereno» srl ed altri, con sede in Campobasso, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'adeguamento della base ampelografica della tipologia bianco e la modifica del periodo di invecchiamento per le tipologie regolamentate; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012; |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle tipologie rosso e rosato, possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1983, e successive modifiche, purche' adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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