Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2011
Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 720/1984;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990, 14 settembre 1994 e 28 ottobre 1999, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990, n. 235 del 7 ottobre 1994 e n. 263 del 9 novembre 1999, con i quali si e' provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984;
Visto che le risorse relative al fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, il fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il fondo per il piano di rinascita regione sarda sono confluite nel conto di tesoreria unica della Regione Sardegna e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella B;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA, che ne ha modificato la denominazione in ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha soppresso l'ENEA ed istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
Considerato che la commissione di vigilanza sui fondi di pensione, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha natura pubblica e beneficia di contributi statali e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;
Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che esclude dalle norme di tesoreria unica la riserva fondo lire UNRRA e riconduce la gestione del fondo al bilancio statale e, pertanto, e' necessario escluderla dalla tabella A;
Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che istituisce l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ora Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;
Visto che il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, ha posto in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, pertanto, e' necessario modificarne la denominazione nella tabella A;
Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e che, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;
Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 353, che prevede la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, dal 1° luglio 1999, la fuoriuscita dei dipartimenti e altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle Universita' dal regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A; Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha istituito il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, e' necessario inserirlo nella tabella A;
Visto l'art. 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha trasformato l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto che ai sensi dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alcune gestioni governative ferroviarie, sono state trasformate in Societa' a responsabilita' limitata e che, pertanto, e' necessario considerare nella tabella A solamente quelle che non hanno subito detta trasformazione;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonche' l'istituzione di organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura che ha previsto l'inserimento dell'AGEA nella tabella B, nonche' l'inserimento degli organismi pagatori nella tabella A;
Visto che, ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, l'Ente autonomo «La triennale di Milano» e' stato trasformato in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che ha trasformato il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano, in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste ha assunto la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, l'Ente mostra d'oltremare di Napoli, e' stato trasformato in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto che l'Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma e' stato trasformato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che ha disposto l'incorporazione del Jockey club italiano, della Societa' steeple chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano nell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che modifica la denominazione dell'Istituto nazionale della nutrizione in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che ha previsto l'inserimento del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nella tabella A;
Visto che, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, gli Istituti sperimentali agrari sono confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nel consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 febbraio 2000 che ha affidato la gestione liquidatoria della cassa conguaglio zucchero all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Visto l'art. 66, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha incluso le regioni a statuto ordinario nella tabella A;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che ha previsto la non assoggettabilita' dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) alle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 marzo 2002, n. 80, che ha modificato la denominazione della scuola centrale tributaria in scuola superiore dell'economia e delle finanze e ne ha previsto l'assoggettamento alle norme di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha trasformato l'ANAS in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderla dalla tabella B;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, di riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), che ha abrogato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, con il quale gli osservatori astronomici ed astrofisici erano confluiti nel predetto istituto, e, pertanto, e' necessario escludere questi ultimi dalla tabella A;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che ha istituito l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel quale sono confluiti l'istituto nazionale di geofisica e l'osservatorio vesuviano e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riorganizzazione del consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che fa confluire nel predetto ente di ricerca l'Istituto nazionale di fisica della materia e l'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto la trasformazione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, che ha previsto la fusione dell'Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris e dell'Istituto di metrologia Gustavo Colonnetti del CNR nell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che incorpora la sezione speciale del fondo interbancario di garanzia all'ISMEA e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004, che, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riorganizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche, trasforma l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli in struttura scientifica dell'universita' degli studi di Firenze e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, che trasforma l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, gia' Centro europeo dell'educazione trasformato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ora abrogato, in Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e, pertanto, e' necessario modificarne la denominazione nella tabella A;
Visto che, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT) ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, che inserisce l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nella tabella B;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2005, che prevede il passaggio dell'Istituto superiore della sanita' e dell'Istituto nazionale per il commercio estero dalla tabella A alla tabella B;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha riordinato l'Istituto italiano di studi germanici, assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, e' necessario inserirlo nella tabella A;
Visto l'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che esclude le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate dal regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario escluderle dalla tabella A;
Considerato che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita ai sensi dell'art. 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;
Visto l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) con articolazione centrale e periferica;
Visto l'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha soppresso ed accorpato nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), gia' Biblioteca pedagogica, trasformato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ora abrogato, e gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), gia' Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSSAE) trasformati ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A ed inserire l'ANSAS;
Visto l'art. 1, comma 1025, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che sopprime il fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'art. 6 della legge del 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Considerato che l'Automobil club d'Italia, il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell'Oglio e il Consorzio dell'Adda che non beneficiano di contributi statali sono stati esclusi dal regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario eliminarli dalla tabella A;
Vista la legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, che ha modificato la denominazione dell'Ente autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che ha previsto l'istituzione sia di Istituti del Ministero per i beni e le attivita' culturali dotati di speciale autonomia che di Istituti centrali assoggettati al regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario includerli nella tabella A;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato la denominazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali in Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008, che ha previsto il passaggio della Croce rossa italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B della legge n. 720 del 1984 ed ha inserito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nella tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2008, che ha inserito l'Agenzia industrie difesa nella tabella B;
Considerato che le Autorita' d'ambito di cui all'art. 74, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, e' necessario inserirli nella tabella A;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con la contestuale soppressione della ridenominata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (AP.A.T.), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, pertanto, e' necessario inserire nella tabella A l'ISPRA ed escludere dalla tabella A l'APAT, l'INFS e l'ICRAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2008, che ha inserito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nella tabella A;
Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 36, che prevede l'inserimento nella tabella A dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, concernente il riordino del centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione che assume la denominazione di DigitPA e, atteso che l'Ente riveste natura giuridica di ente pubblico non economico ed i relativi flussi finanziari interessano la finanza pubblica, e' necessario inserirlo nella tabella A;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e ne ha previsto, all'art. 4, l'inserimento nella tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2010, che ha inserito l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale nella tabella A, che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011, n. 51, ha assunto, a decorrere dall'11 maggio 2011, la denominazione di Agenzia per il terzo settore;
Visto l'art. 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e attribuisce le relative funzioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, pertanto, e' necessario escluderli, rispettivamente, dalla tabella B e dalla tabella A;
Visto l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto postelegrafonici (IPOST), e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Visto l'art. 7, comma 18, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), attribuendo le relative funzioni al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 7, comma 20, allegato 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione della stazione sperimentale per l'industria, dell'Ente teatrale italiano (ETI), dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e dell'Istituto nazionale conserve alimentari, del centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A;
Visto l'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la soppressione dell'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN), e attribuisce le relative funzioni al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;
Visto l'art. 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha soppresso l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella B;
Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha trasformato l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);
Considerata la necessita' di distinguere gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica tradizionale di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, dagli enti assoggettati al regime di tesoreria unica mista previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dall'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inseriti nel predetto regime dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dall'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 66, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 1, comma 988, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 77-quater, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Ravvisata l'opportunita' di modificare le tabelle A e B e di riproporre altresi' una stesura aggiornata e completa delle suddette tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via legislativa che amministrativa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono inseriti i seguenti enti:
a) Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
d) Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) DigitPA.
 
Art. 2

1. Le tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984, comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e amministrativi indicati nelle premesse, sono sostituite dalle allegate tabelle A e B.
 
Art. 3

1. La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 e' fissata al 1° gennaio 2012. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 31 dicembre 2011, nelle contabilita' speciali infruttifere che saranno aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato di tutte le disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito.
2. Gli enti di cui al comma 1 dovranno altresi' provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprieta' entro il 31 gennaio 2012 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilita' speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali.
3. Quanto descritto in premessa e' elemento costitutivo del presente decreto e ne e' parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze
Monti
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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