Al Comando generale delle Capitanerie di porto Al Reparto Pesca Alle Associazioni di categoria L'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, titolo III, capo III, sezione 2, al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalita' di identificazione degli attrezzi da pesca, mediante la marcatura degli stessi utilizzati nelle acque comunitarie. Nel sottolineare che la nuova disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2012, e' necessario, pertanto, dare preventivamente la massima diffusione fra il ceto peschereccio, degli obblighi previsti dai disposti dei Regolamenti comunitari. Nel merito, le norme in questione prevedono che i pescherecci e gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca, riportino, in forma permanente e chiaramente leggibile, la sigla del porto di iscrizione ed il numero di matricola dell'unita'. Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riepilogare, per facilita' di consultazione, gli adempimenti che i comandanti dei pescherecci dovranno porre in essere per ottemperare alla normativa comunitaria, ferma restando la necessita' di operare, per le parti non espressamente richiamate nella presente circolare, opportuno rinvio alla predetta normativa di riferimento, ai fini di una puntuale applicazione della stessa. Marcatura dei pescherecci.
I pescherecci devono riportare le lettere del porto in cui l'unita' e' immatricolata nonche' il numero di matricola su entrambi i lati della prua, piu' in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante (bianco o nero) con il fondo su cui sono tracciati. I caratteri devono avere le seguenti dimensioni: pescherecci aventi l.f.t. superiore a 10 m ed inferiore a 17 m - altezza dei caratteri di almeno 25 cm - spessore della linea di almeno 4 cm; pescherecci aventi l.f.t. pari o superiore a 17 m - altezza dei caratteri di almeno 45 cm - spessore della linea di almeno 6 cm. Le eventuali imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci e i dispositivi di concentrazione dei pesci devono essere contrassegnati con le lettere ed il numero di matricola esterni del peschereccio che li utilizza. Marcatura degli attrezzi da pesca.
Gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca devono riportare, in relazione alla tipologia di attrezzo da pesca, la sigla di iscrizione ed il numero di matricola dell'unita' cui appartengono: per le sfogliare e/o per i rapidi, sull'asta; per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio; per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo. Per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico le informazioni di cui sopra devono essere riportate necessariamente ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico. Le targhette, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche: essere composte da materiale inalterabile; essere saldamente fissata all'attrezzo; misurare almeno 65 mm di larghezza; misurare almeno 75 millimetri di lunghezza. Identificazione delle boe segnaletiche.
Gli attrezzi fissi devono essere individuati tramite due boe segnaletiche situate all'estremita' degli stessi e per mezzo di boe intermedie, contrassegnate con le informazioni relative al peschereccio, nel punto piu' alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili. I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso devono essere di materiale sommergibile oppure devono essere provvisti di pesi. Le boe segnaletiche situate all'estremita' devono avere le seguenti caratteristiche: l'asta deve avere un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto piu' alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina piu' bassa; essere colorate, ma non in rosso o in verde; avere una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste deve essere di almeno 20 cm; le bandierine che indicano le estremita' dello stesso attrezzo devono essere dello stesso colore, che non puo' essere bianco, e delle stesse dimensioni; avere una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi e che devono essere visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche. Le boe possono avere un segnale all'estremita' superiore con una o due bande luminose a strisce (non devono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri). Le boe segnaletiche poste all'estremita' dell'attrezzo da pesca, a seconda del settore dove si trovano devono avere i requisiti di seguito riportati: boa del settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta con le caratteristiche indicate nel punto precedente - come da allegato 1, parte integrante della presente Circolare; boa del settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta- come da allegato 2. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche devono essere fissate boe segnaletiche intermedie posizionate, tra loro, a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza. Le boe devono avere caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremita' del settore orientale, fatta eccezione per i seguenti elementi - come da allegato 3: la bandierina deve essere di colore bianco; una boa ogni cinque deve essere dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche. In considerazione dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario meglio citato in premessa, si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente e di estenderne il contenuto della stessa a tutti gli Uffici dipendenti. Le Associazioni in indirizzo sono invitate a voler partecipare ai propri associati i contenuti della presente Circolare.
Roma, 22 novembre 2011
Il direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura Abate |