Gazzetta n. 286 del 9 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2011, n. 206
Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;
Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2004, n. 170;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo 66 comma 3 della citata legge n. 289/ 2002;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)7917 del 11 novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare e' stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;
2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di societa' non quotate in borsa, compreso il venture capital;
4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una societa' che puo' o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacita' produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 66 della legge 27
dicembre 2002, n. 289:
"Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare.
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del
sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e
nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti
dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti
finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nonche' dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla
legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza
nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le
forme associate di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla
realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficialedelle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella G.U. 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.:
"86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del
Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal
regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n. 182 del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro. ".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni
per la modernizzazione dei settori della pesca e
dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e
del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo
1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella
G. U. 14 giugno 2005, n. 136:
"Art. 3. Sostegno alla filiera ittica.
1. I contratti di filiera previsti e disciplinati
dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese
le forme associate.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, cosi' come modificato dall'articolo 6
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e'
sostituito dal seguente:
«5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.».
4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' esteso, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle
imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura
non regolamentare, sentita la Commissione di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e'
integrato il regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n.
182 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
relativamente alle modalita' di intervento in favore delle
imprese della pesca e dell'acquacoltura.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella G. U. 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".



 
Art. 2
Finalita'

1. Il «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, n. 182, di seguito denominato Fondo, e' gestito in conformita' agli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nel successivo art. 4 del presente decreto, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacita' operative.
4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di imprese in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 2004/C 244/02).



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto 22
giugno 2004, n. 182 (Regolamento recante regime di aiuti,
per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese
agricole ed agroalimentari), pubblicato nella G. U. 22
luglio 2004, n. 170, come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 1. Finalita'. - 1. Al fine di facilitare
l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese
agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' attuato, in conformita' agli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese 2006/C 194/02, dall'ISMEA attraverso l'istituzione
del «Fondo di investimento nel capitale di rischio», di
seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA
e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di
capitali, anche nella forma di una societa' di gestione del
risparmio, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).".



 
Art. 3
Natura dell'intervento

1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo articolo 4.
4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo e' limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1.
3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l'andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditivita' dell'investimento.
 
Art. 5
Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo

1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi e' determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potra' superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base.
5. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non puo' superare l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
6. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita' dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
 
Art. 6
Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo

1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in favore delle imprese indicate nell'articolo 4 del presente decreto. I predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente.
2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
 
Art. 7
Gestione del Fondo secondo criteri commerciali

1. Il gestore del Fondo applichera' le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione delle risorse e provvedera' alla costituzione di un Comitato Consultivo degli investitori, al fine di garantire anche la presenza di investitori privati nel processo decisionale.
2. Nelle operazioni finanziarie indirette, la gestione delle risorse sara' assicurata anche attraverso un accordo tra il gestore e i fondi privati di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzato a stabilire gli obiettivi, il calendario proposto per gli investimenti nonche' la remunerazione del gestore in base ai risultati economici dei fondi.
 
Art. 8
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182 e' modificato come segue:
- il periodo "...in conformita' alla comunicazione della Commissione della Comunita' Europea 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001" e' sostituito con "in conformita' agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02";
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i seguenti articoli del decreto interministeriale 22 giugno 2004, n. 182:
- articolo 1, commi 2, 3 e 4;
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4.
3. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Galan
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 169



Note all'art. 8:
Per i riferimenti al citato regolamento n. 182 del
2004, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 2.



 
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