Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2011
Autorizzazione all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Fastac SC Supercontact, importato in Italia con la denominazione «Beverly 10 SC».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52, concernente «commercio parallelo», e l'art. 80, concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Vista la domanda del 7 luglio 2009, e successive integrazioni del 10 febbraio 2011, con cui l'impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto FASTC SC SUPERCONTACT ivi registrato al n. 24018-00 a nome dell'Impresa Basf SE, con sede legale in Ludwigshafen (Germania);
Considerato che il prodotto di riferimento FASTAC 10 SC autorizzato in Italia al n. 6445 e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;
Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita', ne' l'efficacia agronomica, del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia con la denominazione FASTAC 10 SC, con il numero di registrazione 6445 a nome dell'impresa Basf Italia Srl;
Considerato che l'Impresa Rocca Frutta ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BEVERLY 10 SC;
Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia;
Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. E' rilasciata, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Rocca Frutta, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14822/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario denominato FASTAC SC SUPERCONTACT ed ivi autorizzato al n. 24018-00. Il prodotto importato viene denominato BEVERLY 10 SC.
2. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.
3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-25-100-250-500, litri 1-5-10.
4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone