Gazzetta n. 289 del 13 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 novembre 2011
Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA", "KM CAMINO", "KM CAMINO MAXI", "KM JUMBO", "KM EUROPA 40", "KM CAREZZA S/250", E "KM CASA S/100".


IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1995, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico tre nuovi tipi di fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA" e "KM CAMINO";
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 1996, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CAMINO MAXI":
Visto il decreto direttoriale 8 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM JUMBO";
Visto il decreto direttoriale 14 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1999, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM EUROPA 40";
Visto il decreto direttoriale 21 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CAREZZA S/250";
Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale e' stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato "KM CASA S/100";
Vista la richiesta del 14 ottobre 2011, con la quale la societa' P.ERRE ITALIA s.r.l. ha chiesto la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati "KM CAREZZA MINI", "KM CAREZZA", "KM CAMINO", "KM CAREZZA S/250", "KM CAMINO MAXI", "KM CASA S/100", "KM EUROPA 40", e "KM JUMBO";
Attesa la necessita' di procedere, ai sensi dell'articolo 62-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con la citata richiesta;

Decreta:

Art. 1

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, e' variato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'imposta di fabbricazione, ai sensi del D.M. 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art.1, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2011

Il direttore per le accise: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze foglio n. 163
 
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