Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2011 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 novembre 2011
Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.


IL DIRETTORE
dell'agenzia del demanio

Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di £ 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;
Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtu' del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa e' stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:
dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: £. 1.614 per kW;
dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: £. 2.141 per kW;
dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: £. 2.532 per kW;
dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: £. 2.802 per kW;
dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: £. 3.135 per kW;
dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: £. 3.535 per kW;
dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: £. 3.871 per kW;
dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: £. 4.250 per kW;
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: £. 4.445 per kW;
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: £. 4.601 per kW;
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: £. 4.845 per kW;
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: €. 4,73 per kW;
dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: € 4,91 per kW;
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: € 5,09 per kW;
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: € 5,27 per kW.
Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto l'art. 6, comma 2, lett. a) del R.D. n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;
Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia' indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2009 - ottobre 2011 e' stata + 5,00 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 276 del 26 novembre 2011;
Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone e' da elevare, per il biennio 2012-2013, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,27 a € 5,53, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,00 a € 7,35 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,26 e di € 0,35;

Decreta:

Art. 1

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 5,53, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.
 
Art. 2

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 7,35, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.
Roma, 30 novembre 2011

Il direttore: Scalera
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone