Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 ottobre 2011 |
Scioglimento della «Ambra - Societa' cooperativa sociale», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze del verbale di revisione in data 1° dicembre 2009, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Ambra - Societa' cooperativa sociale» con sede in Ascoli Piceno, costituita in data 22 ottobre 1986, con atto a rogito del notaio Pietro Caserta di Ascoli Piceno, n. REA AP-114069, codice fiscale 01114350448, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Vincenzo Crescenzi, nato a Cupramarittima (Ascoli Piceno) il 15 novembre 1952, residente in Cupramarittima (Ascoli Piceno), via Santi n. 7, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 19 ottobre 2011
Il direttore generale: Esposito |
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