IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali n. 150/2006 del 7 aprile 2006 con il quale il dott. Luigi Bussi e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari, unitamente all'avv. Fabio Maria Fois ed all'avv. Stefano Bertollini; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali n. 455/2006 del 30 ottobre 2006 il dott. Bussi e' stato nominato commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Sassari, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis della legge 17 luglio 2006, n. 233; Considerato che dai dati contabili relativi alle relazioni semestrali dell'ultimo triennio, questa Autorita' di vigilanza ha rilevato una sensibile contrazione dell'utile d'esercizio e segnatamente: a) dall'esame della relazione semestrale ex art. 205 1.f. relativa al periodo 1.7/31.12.2009 si evidenzia una perdita d'esercizio pari ad € 73.315,00; b) dall'esame della Relazione semestrale relativa al periodo 1.1./30.6.2010 si evidenzia una perdita d'esercizio pari ad € 122.131,66; c) non risulta tuttora depositata agli atti dell'ufficio la relazione semestrale relativa al periodo 1.7/31.12.2010; Considerato, altresi', che si e', inoltre, riscontrata una consistente progressiva diminuzione del volume di affari, addirittura pari al 35%; Preso atto che tali risultanze contabili negative evidenziano una carente gestione delle attivita' consortili ed una mancata riorganizzazione gestionale della struttura consortile che hanno comportato una riduzione del fatturato, la mancata concessione di linee di credito da parte degli Istituti di credito, una difficolta' di riscossione dei crediti vantati nei confronti di agenti e di clienti; Considerato che tali negativi risultati d'esercizio non possono non imputarsi alla attivita' gestionale posta in essere dall'Organo commissariale che avrebbe potuto prevedere un intervento strategico finalizzato alla riorganizzazione della struttura al fine di renderla piu' agile e competitiva sul mercato, al mantenimento delle sole agenzie con maggior potenziale di mercato, alla valorizzazione dei clienti e dei fornitori rispetto alla concorrenza, alla riduzione dei costi di gestione attraverso la riorganizzazione delle attivita' di sede ed all'adozione di una nuova soluzione contrattuale nei rapporti con gli agenti; Considerato, inoltre, che tali risultati hanno comportato l'aumento dell'esposizione debitoria in prededuzione del consorzio, esposizione debitoria aggravata anche da elevate spese di gestione non piu' giustificabili, atteso che il consorzio non svolge piu' - dal momento che tutti i dipendenti sono stati sottoposti alla procedura di mobilita' - di fatto - un'efficace attivita' consortile se non attraverso una serie di agenzie - di fatto, appunto - autoreferenziali; Tenuto conto, poi, che la soluzione ipotizzata dal dott. Luigi Bussi di sostituire alla rete agenziale una rete di franchising si rivela impraticabile in quanto incompatibile con la condizione di un ente sottoposto ad una procedura concorsuale con autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa revocabile in qualsiasi momento; cio' in quanto l'art. 3, comma 3, della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina delle affiliazioni commerciali» prevede che un contratto di affiliazione commerciale debba avere una durata almeno triennale; Tenuto conto, altresi', che l'ipotesi di stipulare con gli agenti dei contratti temporanei di affitto delle agenzie comporterebbe un'attivita' imprenditoriale di gestione delle agenzie concesse in affitto incompatibile con la dichiarata intenzione del commissario di richiedere la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa; Preso atto, inoltre, che il commissario argomenta di non poter dare attuazione alla proposta di concordato in quanto la sentenza di omologa del Tribunale di Sassari e' intervenuta tre anni dopo il deposito della proposta medesima, rendendola non piu' rispondente alla situazione economica, finanziaria, immobiliare, organizzativa e commerciale del consorzio; Considerata l'estrema contraddittorieta' di tali argomentazioni rispetto al ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice territoriale di secondo grado, proposto il 30 settembre 2010; infatti, tenuto conto che il 9 luglio 2010 la Corte d'appello aveva dichiarata la nullita' del decreto di omologa della proposta di concordato emesso dal Tribunale di Sassari il 28 gennaio 2010, il commissario avrebbe potuto evitare che il consorzio sostenesse ulteriori spese processuali inutilmente - proponendo gravame per Cassazione - con indubbio danno alla massa creditoria, per poi formalizzare una istanza di rinuncia al concordato ed al ricorso in Cassazione, solo dopo averlo instaurato; Preso atto che, peraltro, le citate argomentazioni del Commissario in merito alla eseguibilita' del concordato non tengono conto che in realta' la proposta di concordato e' stata nullificata dalla Corte d'appello e, quindi, in nessun modo sarebbe stata eseguibile; Rilevato, inoltre, che la crisi economica italiana e mondiale ha provocato senz'altro contrazioni in generale nell'agricoltura italiana compressa da elevati costi di produzione e dalla concorrenza dei prodotti esteri ma che, comunque, non si e' riscontrato in altri consorzi agrari una consistente diminuzione del valore della produzione, una notevole riduzione dell'attivo consolidato, nonche' una forte contrazione dell'utile d'esercizio come nel caso del Consorzio agrario di Sassari; Visto che con nota n. 107090 del 6 giugno 2011 e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Esaminate le considerazioni formulate dal dott. Luigi Bussi nella nota di controdeduzione del 16 giugno 2011, concernenti segnatamente la contrazione dell'utile d'esercizio e la diminuzione del valore della produzione, la strategia della gestione della rete agenziale attraverso l'affiliazione commerciale degli ex agenti, i danni arrecati alla massa creditoria dalla rinuncia al ricorso proposto in Cassazione solo dopo averlo instaurato; Ritenuto che una pur asserita riduzione delle tuttora perduranti perdite d'esercizio e' del tutto ininfluente laddove riferita ad un ente autorizzato allo svolgimento di attivita' d'impresa che, invece di conseguire l'utile, ha continuato ad accumulare negli anni ulteriori debiti (i quali debbono essere soddisfatti in prededuzione) e per il quale il commissario liquidatore ha omesso di chiedere la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa; Ritenuto che le argomentazioni svolte sulla diminuzione del valore della produzione non tengono conto che la mancanza di affidamenti bancari e' la conseguenza - e non la causa - di una gestione che non garantisce ai creditori bancari il necessario margine di affidabilita' nelle prospettive economiche dell'azienda; Preso atto che l'interesse sociale invocato dal dott. Bussi, per giustificare il sacrificio delle ragioni creditorie, in una procedura concorsuale deve essere contemperato con le legittime aspettative dei fornitori e degli istituti di credito; in nessun caso, infatti, puo' giustificarsi un sacrificio totale delle posizioni giuridiche dei creditori, che nel corso degli anni hanno visto incrementare i crediti prededucibili sorti in costanza di gestione dell'esercizio d'impresa, sulla base del mantenimento del livello occupazionale dei dipendenti del consorzio; Ritenuto inoltre che l'intenzione del dott. Bussi di sostituire la rete agenziale con lo strumento giuridico della affiliazione commerciale - rappresentata ufficialmente in sede di Comitato di sorveglianza - e per la quale invoca a proprio favore una precedente autorizzazione ministeriale rilasciata il 21 dicembre 2004 non considera che le prospettive di durata dell'esercizio d'impresa del 2004 erano ben diverse da quelle attuali, atteso che: a) oggi tutto il personale in servizio presso il consorzio e' stato collocato in mobilita'; b) lo stesso commissario ha manifestato l'intenzione di chiedere l'autorizzazione alla chiusura della liquidazione ai sensi dell'art. 213 l.f. ; c) l'art. 3, comma 3, della legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina delle affiliazioni commerciali» prevede che un contratto di affiliazione commerciale debba avere una durata almeno triennale, il che poteva risultare compatibile con la situazione del consorzio del 2004 ma non certamente con quella attuale; Considerata l'assoluta estraneita' delle argomentazioni del dott. Bussi in merito all'art. 9 della legge n. 99/2009, in quanto questa amministrazione non ha mai inteso applicare tale normativa - i cui termini di applicabilita' sono peraltro ormai superati - alla fattispecie, come dimostra il mancato richiamo alla citata legge nella comunicazione di avvio del procedimento; Preso atto che in data 3 ottobre 2011 il dott. Bussi ha fatto pervenire via mail, una ulteriore nota recante delle integrazioni alla proprie controdeduzioni; Tenuto conto che alle contestazioni ministeriali concernenti la mancata riorganizzazione della struttura che avrebbe reso il consorzio piu' agile e competitivo sul mercato, che avrebbe ingenerato negli istituti di credito la fiducia necessaria per la concessione di fidi, un maggiore affidamento da parte dei clienti nonche' uno stimolo per l'attivita' agenziale, il dott. Bussi controdeduce dichiarando di aver introdotto un miglioramento nella organizzazione delle agenzie operando una scrematura, riducendo il costo del personale, selezionando la clientela ed i fornitori; Considerato che, rispetto a quanto argomentato dal dott. Bussi nella nota di integrazione alla proprie controdeduzioni, si evidenzia che nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 205 l.f. relativamente al primo semestre 2010 lo stesso dott. Bussi dichiara che i problemi organizzativi e finanziari del consorzio, uniti alla crisi economica, rendono pressocche' nullo qualsiasi intervento riorganizzativo che il commissario intendesse porre in essere, che l'organizzazione del consorzio risulta assolutamente sovradimensionata rispetto alle potenzialita' di mercato, che la gestione rimane lenta e pesante rispetto alla propria produttivita' e che la situazione organizzativa ed economica del consorzio e' tale che il commissario stesso ha avviato una serie di valutazioni contabili, strategiche ed organizzative miranti a valutare l'opportunita' di chiedere la chiusura dell'esercizio d'impresa; Considerata l'esigenza di procedere alla revoca del dott. Bussi dalla carica di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari in virtu' delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 199 l.f. nonche' dell' art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico e del mutamento della situazione di fatto; Considerata la necessita' di provvedere alla revoca del dott. Luigi Bussi dalla carica di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Sassari;
Decreta:
Per i motivi di cui in premessa il dott. Luigi Bussi e' revocato dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio agrario di Sassari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Romano |