Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2011 |
Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. (Provvedimento n. 2946). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, secondo cui l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati; Visto l'art. 183, comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che prevede che gli intermediari assicurativi nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione devono organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse, ove cio' sia ragionevolmente possibile, e il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui l'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli; Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza applicativa della disciplina dallo stesso recata in materia di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
1. All'art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli intermediari comunque si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 2 aprile 2012. |
| Art. 3
Pubblicazione
1. II presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. Roma, 6 dicembre 2011
Il Presidente: Giannini |
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