Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2011
Modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale dispone che per le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 la misura dell'aliquota di cui al comma 6 del medesimo decreto-legge si applica sugli interessi e altri proventi maturati a partire dal 1° gennaio 2012;
Visto l'art. 2, comma 26, del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 di cui al medesimo decreto-legge, le modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico per gli interessi e gli altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge n. 138 del 2011;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito
e di accredito del conto unico

1. Per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, gli intermediari accreditano nel conto unico relativo al mese di gennaio 2012 l'imposta sostitutiva commisurata agli interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla data del 31 dicembre 2011 sulla base dell'aliquota vigente a tale data e provvedono contestualmente ad addebitare l'imposta sostitutiva commisurata agli stessi interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla stessa data sulla base dell'aliquota vigente dal 1° gennaio 2012. Gli intermediari provvedono ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del soggetto per conto o a favore del quale le operazioni sono effettuate.
2. Per le obbligazioni e titoli similari diversi da quelli senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, le operazioni di accredito e di addebito possono essere effettuate nel conto unico del mese di scadenza della cedola ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o di cessione del titolo. Gli intermediari provvedono contestualmente ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del soggetto per conto o a favore del quale le operazioni sono effettuate.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al comma 1-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano i commi 1 e 2.
4. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari gia' rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato comma 1-ter dell'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la deroga prevista dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si applica seguendo i criteri stabiliti ai commi 1 e 2 per le operazioni di accredito e addebito al conto unico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: Monti
 
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