Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 dicembre 2011 |
Determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; Visto l'art. 2, comma 13, lettera b), del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo art. 2 del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011; Visto l'art. 2, comma 14, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo art. 2 del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011; Visto l'art. 2, comma 23, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo art. 2 del suddetto decreto-legge ai fini della determinazione dei redditi di cui alla lettera g-quater) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 2, comma 27, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, le modalita' di determinazione della parte dei redditi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g-quater) del testo unico delle imposte sui redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011, tenendo conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi; Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge n. 138 del 2011;
Decreta:
Art. 1 Determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio riferibile alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici.
1. I proventi di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del citato testo unico in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 26-quinquies e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nei titoli medesimi. 2. I proventi di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del citato testo unico si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10-ter, nei titoli medesimi. 3. La percentuale media di cui ai commi 1 e 2 e' rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media e' determinata tenuto conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione. 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio ivi individuati. 5. I proventi che si considerano riferibili, ai sensi dei commi precedenti, alle obbligazioni e agli altri titoli ivi indicati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento di cui al comma 3 dell'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. Le perdite che si considerano riferibili, ai sensi dei commi precedenti, alle obbligazioni e agli altri titoli ivi indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 6. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. |
| Art. 2 Determinazione della quota di redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici e modalita' di determinazione del regime transitorio.
1. I redditi di cui alla lettera g-quater) dell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare alla ritenuta del 20 per cento, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o a imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono assunti al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del citato testo unico. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei titoli medesimi direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del decreto n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. La percentuale e' rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale e' inserito il contratto o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. Ove per tale gestione non sono previsti rendiconti di periodo, la percentuale stessa e' determinata sulla base di altra registrazione o documentazione prevista dalla regolamentazione assicurativa, mediante metodi applicati costantemente nel tempo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai redditi di cui alla lettera g-quinquies) del citato art. 44. 2. Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, e' pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi dovuti dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazioni di servizi, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualora sia determinabile, sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana, la composizione degli attivi a copertura delle riserve e sia fornita una specifica certificazione al percipiente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2011
Il Ministro: Monti |
|
|
|