IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo; Visto l'art. 2, commi da 29 a 32, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede la possibilita' di affrancare i valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino alla medesima data; Visto l'art. 2, comma 34, del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del regime opzionale di cui ai commi da 29 a 32 del medesimo articolo; Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto-legge n. 138 del 2011;
Decreta:
Art. 1 Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e della ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del medesimo testo unico maturati fino alla data del 31 dicembre 2011.
1. I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2011 possiedono attivita' finanziarie al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale possono optare per l'applicazione con l'aliquota del 12,50 per cento, congiuntamente: a) dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' b) delle ritenute di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e di cui al comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui redditi di capitale di cui alla lettera g) dell'art. 44, comma 1, del medesimo testo unico derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in Lussemburgo gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonche' ad organismi d'investimento in valori mobiliari situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del citato testo unico, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. 2. Nel caso di esercizio dell'opzione, i contribuenti assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il valore delle predette attivita' finanziarie alla data del 31 dicembre 2011, determinato secondo quanto disposto ai commi 6 e 7 del presente articolo. 3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata: a) per i contribuenti in regime dichiarativo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011 congiuntamente per tutte le attivita' finanziarie e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, da loro possedute alla data del 31 dicembre 2011. I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi di investimento collettivo sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. L'imposta sostitutiva sui redditi di capitale nonche' quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria sono versate dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi; b) per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonche' alla data di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all'intermediario con cui il contribuente intrattiene tale rapporto. In tal caso, la ritenuta sui redditi di capitale di cui al comma 1, lettera b), e' applicata dai soggetti indicati nell'art. 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'imposta sostituiva sui redditi diversi di natura finanziaria e' applicata dall'intermediario depositario secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le ritenute e l'imposta sostitutiva sono versate entro il 16 maggio 2012 dai soggetti di cui ai periodi precedenti, dopo averne ricevuto provvista; c) per i contribuenti in regime amministrato di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, entro il 31 marzo 2012, congiuntamente per tutte le attivita' finanziarie e per le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo di cui al comma 1 incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 31 dicembre 2011 nonche' alla data di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione scritta resa all'intermediario abilitato con cui e' intrattenuto tale rapporto. L'imposta sostitutiva e le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di cui al comma 1 sono applicate e versate dai soggetti individuati nella precedente lettera b), secondo le modalita' e i termini ivi stabiliti. 4. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e' applicata con l'aliquota del 12,50 per cento sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, determinati al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione nonche' delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi di cui alle lettere da c-bis) a c-quater) del comma 1 del predetto art. 67 derivanti dall'esercizio della medesima opzione. Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza e' portata in deduzione, nel limite del 62,50 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi realizzati nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto. L'opzione di cui al comma 1, qualora ne ricorrano le condizioni, costituisce presupposto per il rilascio della certificazione di minusvalenza di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 5. La ritenuta o l'imposizione sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 1, sono applicate con l'aliquota del 12,50 per cento sulla differenza fra il valore delle quote o azioni dei predetti organismi alla data del 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il valore e il costo delle quote o azioni sono rilevati dai prospetti periodici. 6. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto: a) nel caso di titoli, quote e diritti negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati; b) nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della societa', associazione o ente rappresentata da tali attivita' finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data. E' consentito determinare il suddetto valore della frazione del patrimonio netto sulla base di un'apposita relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori legali dei conti nonche' da periti iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 7. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere da c‑ter) a c-quinquies), dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, in luogo del costo o valore di acquisto deve essere assunto: a) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile alla data del 31 dicembre 2011 rilevato presso i medesimi mercati; b) nel caso di strumenti finanziari, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati, nonche' per i crediti, il valore alla data del 31 dicembre 2011 risultante da apposita relazione di stima la quale puo' essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 6, lettera c), dai soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; c) nel caso di quote e azioni di partecipazione ad organismi di investimento collettivo non negoziate in mercati regolamentati, l'ultimo valore rilevato alla data del 31 dicembre 2011 dai prospetti periodici. 8. Per le attivita' finanziarie espresse in valuta estera si tiene conto dell'ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011. 9. I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi e in quella del sostituto d'imposta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2011
Il Ministro: Monti |