Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 novembre 2011 |
Scioglimento della «Sole Splendente - Societa' cooperativa sociale a r.l.», in Villa San Giovanni e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 28 ottobre 2010, effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Sole Splendente - Societa' cooperativa sociale a r.l.» con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), costituita in data 7 gennaio 2005, con atto a rogito del notaio dott. Federico Maria di Reggio Calabria, n. REA RC-161131, C.F. 02313520807, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Giovanni Leonasi nato a Salerno il 9 ottobre 1976 e residente in Lauria (Potenza), piazza S. Giacomo n. 17, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 9 novembre 2011
Il direttore generale: Esposito |
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