Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 settembre 2011
Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Ccni 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4, comma 2 e l'art. 17, comma 5;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;

Decreta:

Art. 1
Destinatari e criteri generali

1.1. In applicazione di quanto specificatamente prescritto dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamata in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, puo' chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma 1 deve essere rivolta, on-line con modalita' web, all'ufficio scolastico regionale nel termine di trenta giorni rispetto alla data di dichiarazione di inidoneita'.
1.3. Con individuazione a cura del competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui al comma 1, con priorita' nella provincia di appartenenza. A tal fine si tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il limite di due province.
1.4. L'immissione in ruolo su posti di assistente tecnico e' disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i titoli di studio posseduti dall'interessato.
1.5. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono, comunque, effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 2
Gestione in prima applicazione

2.1. In sede di prima applicazione, i termini di presentazione delle istanze, indicati al citato comma 12, sono da ritenersi a carattere ordinatorio, anche in relazione all'esigenza di concretizzare il necessario raccordo tra le attivita' funzionalmente preordinate a garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.
2.2. Il personale gia' collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto ed utilizzato in altre mansioni, viene immesso nel ruolo dell'area contrattuale del personale ATA con decorrenza 1° settembre 2011. Per l'anno scolastico 2011/2012 viene assegnata una sede provvisoria di servizio. La sede di titolarita' e' attribuita mediante le operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2012/2013.
 
Art. 3
Gestione a regime

3.1. Con contrattazione nazionale integrativa sono disciplinate le modalita' di attribuzione della sede di titolarita' al personale di cui al presente decreto. Detta contrattazione terra' conto della opportunita' di evitare la compresenza di piu' docenti inidonei nella medesima istituzione scolastica.
3.2. Il personale docente che intenda essere inquadrato nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza di cui all'art. 1.2. entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita' permanente, di competenza della commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo. L'assegnazione della sede provvisoria viene comunque disposta in corso d'anno. Al fine dell'assegnazione della sede di titolarita', l'interessato e' tenuto a presentare apposita istanza nel contesto della successiva disciplina della mobilita' del personale.
 
Art. 4
Stato giuridico ed economico

4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquadrato nei ruoli dei professionali indicati all'art. 1.1.. Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011, il personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
4.2. Ad invarianza della normativa e' garantita la facolta' di opzione tra le modalita' di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto piu' favorevole.
4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda per il diritto a trattamento di pensione, puo' presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento.
4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato puo' chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente al momento della domanda.
4.5. Il personale di cui al presente decreto non e' tenuto a prestare il periodo di prova di cui all'art. 45 del CCNL 29 novembre 2007.
 
Art. 5
Mobilita' intercompartimentale

5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1 e 2 ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza per partecipare alla mobilita' intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 19 legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2011.
5.2. La domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dal personale che in prima applicazione del presente decreto abbia chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 3, l'inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
5.3. Nel contesto della mobilita' intercompartimentale e' riconosciuta precedenza assoluta nelle sedi dell'amministrazione centrale e periferica, a favore del personale che alla data del presente decreto abbia gia' prestato servizio, per almeno sei mesi di servizio effettivo, in una delle medesime sedi. La maggiore anzianita' di servizio nei citati uffici, costituisce titolo preferenziale.
 
Art. 6
Norma di rinvio

Per le parti non incompatibili con il presente decreto, vigono le disposizioni di cui al Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 12 settembre 2011

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAG, Ministero della salute e Ministero del lavoro, registro n. 13, foglio n. 317
 
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