Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
DECRETO 23 settembre 2011
Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.


IL MINISTRO
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, registro n. 5, foglio n. 134, di nomina del Ministro on.le Elio Vito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, registro n. 5, foglio n. 135, concernente il conferimento di incarico al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, on.le Elio Vito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 12, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio on.le Elio Vito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 17 in materia di esame degli emendamenti;
Visto il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento 5 dicembre 2000;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Ambito di disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2
Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per i rapporti con il Parlamento, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 3
Ministro per i rapporti con il Parlamento

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
4. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 
Art. 4
Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
2. Il capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.
3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.
 
Art. 5
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sei servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.
2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
a) Ufficio I - Programmazione lavori parlamentari;
b) Ufficio II - Procedimento legislativo;
c) Ufficio III - Sindacato ispettivo parlamentare e controllo.
3. L'Ufficio I - Programmazione lavori parlamentari si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I (organizzazione e monitoraggio dell'attivita' legislativa nella sede governativa);
b) Servizio Il (organizzazione dell'attivita' legislativa in Parlamento).
3.1 Il Servizio I provvede:
a) agli adempimenti inerenti al pre-Consiglio dei Ministri;
b) all'assegnazione e alla presentazione alle Camere dei disegni di legge;
c) alla trasmissione al Parlamento, per il parere, degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri;
d) allo sviluppo del sistema informativo e delle nuove tecnologie informatiche.
3.2 Il Servizio II provvede:
a) agli adempimenti connessi alla programmazione dei lavori parlamentari;
b) all'informazione sui lavori delle assemblee parlamentari anche al fine di assicurare la presenza dei rappresentanti del Governo;
c) ai rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;
d) alla cura dei rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i ministeri interessati e con i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) al monitoraggio dell'attivita' legislativa.
4. L'Ufficio II - Procedimento legislativo si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I (Area istituzionale, culturale e degli affari sociali);
b) Servizio II (Area economico-finanziaria, delle attivita' produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e del lavoro).
4.1 I Servizi I e II, ciascuno per l'area di competenza, provvedono agli adempimenti riguardanti:
a) l'iter legislativo dei provvedimenti governativi e delle proposte di legge e la verifica dei testi;
b) l'autorizzazione alla presentazione di emendamenti governativi a progetti di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare, nonche' alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari;
c) l'organizzazione della presenza dei rappresentanti di Governo durante i lavori delle commissioni parlamentari;
d) l'espressione della posizione del Governo circa l'assegnazione o il trasferimento alla sede legislativa o deliberante dei progetti di legge;
e) l'invio al Parlamento delle risposte alle richieste di dati ed elementi informativi su progetti di legge elaborati dalle amministrazioni competenti.
4.2 Il Servizio I provvede, altresi', agli adempimenti riguardanti l'attivita':
a) del Comitato parlamentare per la legislazione;
b) di supporto nelle relazioni che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di segreteria nei rapporti che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali;
d) relativa agli adempimenti procedurali concernenti la trasmissione alle Camere, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, come introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 che recepisce la direttiva comunitaria 98/34/CE, in materia di progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.
5. L'Ufficio III Sindacato ispettivo parlamentare e controllo si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I (Sindacato ispettivo parlamentare);
b) Servizio Il (Attivita' di indirizzo e controllo).
5.1 Il Servizio I provvede agli adempimenti riguardanti:
a) l'istruttoria degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo;
b) la delega degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo e di competenza dei Ministri;
c) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra dicasteri;
d) l'istruttoria e il coordinamento per le sedute di interrogazioni a risposta immediata da parte del Presidente del Consiglio e del vice Presidente del Consiglio;
e) la programmazione e il coordinamento delle sedute di sindacato ispettivo presso le assemblee e le commissioni parlamentari, ivi comprese quelle relative alle interpellanze urgenti e alle interrogazioni a risposta immediata da parte dei Ministri;
f) l'ascolto e la sintesi dei lavori delle assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza, nonche' la compilazione di statistiche.
5.2 Il Servizio II provvede agli adempimenti riguardanti:
a) l'istruttoria, la designazione e l'organizzazione della presenza del Governo per gli atti di indirizzo del Parlamento;
b) l'ascolto e le sintesi dei lavori delle assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza;
c) il controllo degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, anche attraverso i rapporti con gli uffici del controllo del Parlamento;
d) la verifica della presentazione da parte delle amministrazioni delle relazioni previste dalle leggi.
6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano le seguenti unita' organizzative di livello non dirigenziale:
6.1.a) L'unita' operativa per il personale provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la richiesta e l'assegnazione di personale ai vari uffici;
b) la gestione del Sistema gestione presenze (presenze, ferie, malattie, recuperi);
c) la frequenza a corsi di aggiornamento e qualificazione del personale;
d) i compensi per tutte le tipologie previste dai contratti di lavoro.
6.2.b) L'unita' operativa del bilancio e contabilita' provvede a tutti gli atti riguardanti:
a) la formazione e variazione del bilancio;
b) la stipula dei contratti;
c) la gestione dei capitoli del centro di responsabilita' n. 3 «Rapporti con il Parlamento», con conseguente emissione dei decreti e ordini di pagamento.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. E' abrogato il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 5 dicembre 2000, vistato e annotato dall'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1983/2000.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile (UBRRAC) del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 23 settembre 2011

Il Ministro: Vito

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 19, foglio n. 312
 
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