Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DIRETTIVA 14 ottobre 2011 |
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni: Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e tenuto conto della necessita' di adeguare alla stessa l'uso e l'installazione dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Visto la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate; Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente "Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura"; Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - distributori di carburante collegati a self service approvati in conformita' alle regole nazionali; Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo; Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi; Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE associati ad apparecchiature ausiliarie conformi alle norme nazionali,
Adotta la seguente direttiva
Art. 1 Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE nei casi in cui essi sono associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto, in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione rilasciata a livello nazionale. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; c) allegato MI-005, l'allegato MI-005 alla direttiva MID; d) distributore di carburante, un sistema di misura, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva MID, per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili e) apparecchiatura ausiliaria, un'apparecchiatura oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione rilasciata a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale; f) fabbricante, il fabbricante di pesi e misure di cui all'articolo 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226. |
| Art. 3 Procedure
1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tra i distributori di carburante e le apparecchiature ausiliarie sono riportate nell'allegato I. 2. Nella verificazione periodica delle apparecchiature ausiliarie e dei distributori in servizio si seguono le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, integrate dalle eventuali disposizioni riportate nei provvedimenti originari di approvazione o negli attestati di approvazione CE del tipo o di progetto relativi ai distributori stessi. |
| Art. 4 Verifica dell'associazione
1. Il fabbricante dell'apparecchiatura ausiliaria che presenta alla verificazione prima e alla legalizzazione l'apparecchiatura stessa associata a distributori di carburanti sul luogo di funzionamento applica, oltre le disposizioni di carattere generale, anche le disposizioni e le procedure tecniche di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Nel caso in cui il fabbricante dell'apparecchiatura ausiliaria abbia gia' sottoposto alla verificazione prima o autocertificato, in sostituzione della verifica prima, l'apparecchiatura stessa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, il fabbricante che esegue il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria ai distributori di carburanti in servizio accerta solo il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, della presente direttiva. 3. Il fabbricante che, ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo, effettua i controlli di cui all'articolo 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II e il libretto metrologico relativo al distributore di carburante. 4. L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del comma 3 e' conservato a cura del fabbricante che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'articolo 3; una copia della lista di controllo e' trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte dell'utente metrico presso il punto vendita di carburanti. 5. Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce insieme all'apparecchiatura ausiliaria o al sistema di cui la stessa fa parte una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dall'apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di carburanti. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista di controllo di cui all'allegato II. |
| Art. 5 Iscrizioni
1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione: "Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ................ (numero di matricola)". 2. Le apparecchiature ausiliarie associate a distributori di carburanti sono munite di una o piu' targhe con la seguente iscrizione: "Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ................... (numero/i di matricola)". 3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo. 4. Nel caso di sostituzione o aggiunta di uno o piu' componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il numero o i numeri di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, ed e' compilata sia la lista di controllo che il libretto metrologico per il distributore di carburante in esame. 5. Le disposizioni della presente direttiva in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale. 6. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, resta fermo che sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati di valutazione. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie
1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 9 |
| Allegato I
(articolo 3, comma 1) Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie in modalita' "non sorvegliata" e "sorvegliata". 1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalita' "sorvegliata". 1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantita' misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti. 2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalita' "non sorvegliata". 2.1 Indisponibilita' della ricevuta. Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta. 2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta. 2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata. Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione; quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto. 2.4 Cambio prezzo unitario. Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile o che la modifica non abbia comunque effetti sull'erogazione in corso una volta impostati i parametri della transazione. 2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico. 2.6 Minimo livello Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive. 2.7 Verifica delle registrazioni. Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli. |
| Allegato II
(articolo 4, comma 3)
Utente metrico: Indirizzo: N° matricola distributore di carburante: N° matricola apparecchiatura associata: Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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