Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 novembre 2011, n. 210
Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all'ordinamento del Consiglio superiore di sanita'.



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita', adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita', come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;
Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanita', fino al 21 luglio 2012;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si e' provveduto ad istituire l'Ordine degli psicologi, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l'Ordine dei veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal Ministero della salute;
Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l'esecuzione della predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25;
Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanita';
Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore di sanita' del Presidente dell'Ordine degli psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualita' di componenti di diritto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre 2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha comunicato il proprio nulla osta;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI)» e' sostituita la congiunzione «e» con «,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica».
2. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 novembre 2011

Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 13 novembre 2009, n. 172, reca: «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero
complessivo dei Sottosegretari di Stato».
- Il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2003,
n. 342, reca: «Regolamento recante sostituzione del
regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del
Consiglio superiore di sanita', adottato con decreto
ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76».
- I testi degli articoli 1, lettera m), e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, del
(regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono i
seguenti:
«Art. 1 (Conferma degli organismi). - 1. Sono
confermati e continuano ad operare per la durata indicata
nell'art. 9, i seguenti organismi istituiti presso il
Ministero della salute:
(Omissis);
m) Consiglio superiore di sanita' di cui all'art. 4
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;».
«Art. 9 (Durata delle commissioni). - 1.Gli organismi
di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata
indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti
presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
della salute, che la trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta
della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli
eventuali successivi decreti di proroga sono adottati
secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun
organismo restano in carica fino alla scadenza del termine
di durata del medesimo organismo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 ottobre 2010, reca: «Proroga degli organismi collegiali
del Ministero della salute».
- La legge 18 febbraio 1989, n. 56, reca: «Ordinamento
della professione di psicologo.».
- Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato del 13 settembre 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione
degli ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, reca: «Approvazione del regolamento per la
esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse».
- La legge 4 agosto 1965, n. 1103, reca:
«Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte
ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, reca: «Regolamento per l'esecuzione della
legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di
tecnico di radiologia medica».
- La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: «Modifiche ed
integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n.
680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio
dell'attivita' di tecnico sanitario di radiologia medica».
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto
ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e' il seguente:
«Art. 1 (Consiglio superiore di sanita'). - (Omissis).
5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore
di sanita' i dirigenti di prima fascia, di cui all'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai
dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della
salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanita',
il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, il presidente del Comitato
scientifico permanente del CCM, il presidente della
Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri
(FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini
farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione
nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della
Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto
n. 342 del 2003, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, reca:
«Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342,
concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio
superiore di sanita'».
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010
e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la
partecipazione agli organismi di cui al comma 1 e'
onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.».



 
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