Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 novembre 2011 |
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco Vergine della Valdichiana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i successivi decreti con i quali sono state apportate modifiche al relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999, con il quale la Denominazione di Origine Controllata «Bianco Vergine della Valdichiana» e' stata modificata in «Valdichiana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Valdichiana, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere della Regione Toscana sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2011; Vista l'istanza e controdeduzione avverso il citato parere presentata, nei modi e nei termini previsti dall'Ente Tutela Vini di Toscana; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, con il quale, la suddetta istanza e' stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione cosi' come pubblicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2010; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica Denominazione di Origine Controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato Comitato Nazionale Vini DO ed IGT;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata «Valdichiana», modificata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1999, richiamato in premessa, e' modificata in «Valdichiana toscana» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana», aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana». 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. |
| Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico
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