Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2011
Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpe'» in «San Torpe'» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1980 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco Pisano di S. Torpe'» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO, intesa ad ottenere modifica della denominazione «Bianco Pisano di S. Torpe'» in «San Torpe'» ed alla modifica del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana, sulla sopra citata domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione «Bianco Pisano di S. Torpe'» in «San Torpe'» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. La Denominazione di Origine Controllata «Bianco Pisano di S. Torpe'», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, e successive modifiche, e' modificata in «San Torpe'» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpe'», aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «San Torpe'».
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpe'», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione la base ampelografica dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per le tipologie «Bianco» e «Vin Santo» deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di approvazione del disciplinare di produzione annesso al presente decreto.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata dei vini «San Torpe'» per le tipologie «Bianco» e «Vin Santo», potranno usufruire della Denominazione medesima.
 
Art. 4

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpe'», ottenuti in conformita' alle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la suddetta denominazione, «Bianco Pisano di S. Torpe'».
 
Art. 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.
 
Art. 6

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «San Torpe'» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 7

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «San Torpe'» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
ANNESSO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone