Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 novembre 2011
Riconoscimento della societa' ISARail S.p.A. di Napoli quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego, dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato II del decreto medesimo.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto ferroviario

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2011, di recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la nota prot. R.I./545 del 24/12/2010 con la quale la Direzione generale per il Trasporto Ferroviario ha istituito un Gruppo di Lavoro con l'incarico di svolgere le attivita' di istruttoria e di sorveglianza sugli Organismi Notificati, per l'interoperabilita' ferroviaria ai sensi del decreto legislativo 191/2010 di attuazione della direttiva europea 2008/57/CE;
Vista l'istanza presentata dalla Societa' ISARail S.p.A., con sede legale presso il Centro direzionale di Napoli - Isola C2 - 80143 Napoli, con nota prot. n. ISAR-PRT-20110608-02-07 del 7/06/2011 con la quale la medesima Societa' ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo, di seguito specificati:
Infrastrutture;
Energia;
Controllo, comando e segnalamento;
Materiale rotabile;
Esercizio e gestione del traffico;
Manutenzione;
Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Societa' ISARail S.p.A. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 191/2010;
Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Societa', nonche' la conformita' della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;
Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito della visita ispettiva, di cui all'art. 27 del decreto legislativo piu' volte citato, effettuata presso la sede della Societa' richiedente, nonche' presso il laboratorio EURAILTEST di Parigi di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, e' stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal succitato art. 27;
Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di Lavoro contenute nella nota prot. R.I./256 del 21/11/2011;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la societa' Societa' ISARail S.p.A., con sede legale presso il Centro direzionale di Napoli - Isola C2 - 80143 Napoli, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 191/2010, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di cui all'allegato II del decreto medesimo cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2011, di seguito specificati:
Infrastrutture;
Energia;
Controllo-comando e segnalamento:
Contollo-comando e segnalamento di terra;
Controllo-comando e segnalamento di bordo;
Materiale rotabile;
Esercizio e gestione del traffico;
Manutenzione;
Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.
 
Art. 2

1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalita' stabilite dal citato decreto legislativo.
2. L'organismo e' tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 
Art. 3

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - vigila sulle attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 191/2010, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per il Trasporto Ferroviario - dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo ISARail S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 4

1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarita' da parte dell'organismo ISARail S.p.A. nelle attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo ISARail S.p.A. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.
 
Art. 5

1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale con decorrenza dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Provinciali
 
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