Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.



Con le accluse disposizioni vengono apportate alla disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alcune modifiche volte a:
1) tener conto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto che per poter sottoporre all'autorita' giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato un ricorso all'ABF;
2) recepire alcune indicazioni emerse dalla prima fase applicativa dell'ABF, operativo da ottobre 2009.
Le modifiche sono state sottoposte a una fase di consultazione pubblica, che si e' conclusa il 12 settembre 2011. Il testo finale tiene conto delle osservazioni ricevute.
Le accluse disposizioni sostituiscono integralmente quelle emanate con il provvedimento del 18 giugno 2009, recante «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari». Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione della previsione secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» (Sez. I, par. 4), che decorrera' dal 1° luglio 2012.
Il presente provvedimento sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sui siti web della Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Roma, 12 dicembre 2011

Il Governatore: Visco
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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