Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 dicembre 2011 |
Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor., pubblicata nella G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008 e s.m.i.; Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 - 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attivita' 1.1 "interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso POI diretto alla "Produzione di energia da fonti rinnovabili"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O.; Vista la Convenzione stipulata in data 15 maggio 2009 con la quale l'Autorita' di Gestione - Regione Puglia - ha delegato l'attuazione delle attivita' 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, del POI Energia alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico in qualita' di Organismo Intermedio; Considerato che la predetta linea di attivita' 1.1 del POI e' finalizzata all'attivazione di filiere delle biomasse, con l'obiettivo di sviluppare metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore ed elettricita', di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su larga scala; Ritenuto opportuno definire, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, le condizioni e le modalita' per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unita' produttive interessate, con particolare riferimento ai programmi che favoriscano forme di associazione permanente tra imprese nella realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia elettrica o di calore attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "biomasse": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; in nessun caso potranno essere agevolate, ai sensi del presente decreto, attivita' inerenti alla produzione di biomasse; b) "biomasse da filiera corta": le biomasse prodotte entro il raggio di 70 chilometri dall'impianto di produzione dell'energia/calore ovvero dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni; c) "filiera delle biomasse": l'insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle attivita' inerenti al ciclo di vita della biomassa, riepilogabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attivita' principali: raccolta, stoccaggio, pretrattamento, trasformazione e valorizzazione attraverso la produzione di energia elettrica e/o termica, di biocarburanti, di prodotti solidi, liquidi o gassosi derivati dall'utilizzo di biomasse e la relativa distribuzione agli utilizzatori finali; d) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilita' sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile; e) "POI Energia": il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007 - 2013; f) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni; g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; h) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; i) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); j) "Sezione POI Energia del Fondo di garanzia": la sezione speciale istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96, a valere sulla sottosezione "Attivita' 1.1 - Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio". |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere interventi finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto, i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse. |
| Art. 3 Risorse finanziarie disponibili e loro articolazione in riserve di scopo
1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attivita' 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del POI Energia. 2. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 e' destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo e' finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9. 3. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili, una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi di investimento proposti da micro-imprese o da imprese di piccola e media dimensione. 4. Nell'ambito della riserva di cui al comma precedente e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della dotazione indicata al comma 1, destinata alle micro e piccole imprese. 5. Le somme delle predette riserve che, a seguito dell'espletamento dell'attivita' istruttoria da parte del Soggetto gestore, non risultino utilizzate, sono assegnate alle imprese richiedenti, i cui programmi sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 13, mediante scorrimento della graduatoria stessa. |
| Art. 4 Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore. Con apposita convenzione tra il Ministero e il Soggetto gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attivita'. |
| Art. 5 Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche: a) societa' di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile; b) consorzi con attivita' esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile; c) societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che intendano realizzare i programmi di investimento di cui all'articolo 6. 2. I soggetti di cui al comma precedente, anche tramite i componenti della propria compagine sociale o consortile, dovranno rappresentare l'intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento e lo statuto societario o consortile del soggetto proponente dovra' contenere un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria compagine sociale o consortile, di tutte le attivita' economiche inerenti al ciclo di vita della biomassa, oggetto del programma di investimento di cui all'articolo 6. 3. I soggetti produttori di biomasse possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni. 4. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, alcun contributo o sovvenzione per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali; g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; h) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 5. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di micro, piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, ciascuna impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'articolo 10, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale. 6. Per i soli programmi d'investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dell'allegato 1 al Regolamento GBER. |
| Art. 6 Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi d'investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita': a) attivita' di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ivi compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburanti aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7; b) attivita' di cui alla sezione D della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati da biomasse, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 7; c) altre attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di cui al comma 1 devono: a) essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualita' mediante fermentazione anaerobica; b) qualora prevedano lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c), diverse da quelle tese alla fabbricazione di biocarburanti, assicurare che le stesse attivita' siano funzionalmente subordinate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettera b) e, comunque, inerenti al ciclo di vita delle biomasse. 3. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unita' produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Gli interventi realizzati nell'ambito del programma di investimento agevolato devono essere mantenuti nella stessa unita' produttiva per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di piccole e medie imprese, una volta completato l'intero investimento. 4. I programmi di investimento devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: a) realizzazione di nuove unita' produttive; b) ampliamento di unita' produttive esistenti; c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente. 5. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli valgono le precisazioni contenute nel medesimo allegato n. 1. 6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a euro 2.000.000,00 e non sia superiore a euro 25.000.000,00. 7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 10. Per avvio del programma di investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 8, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, non rilevano le spese sostenute a fronte della elaborazione di studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalita' del cosiddetto "contratto chiavi in mano". 8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 24 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, comma 3. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto gestore, previa autorizzazione del Ministero, puo' disporre una proroga, non superiore a 6 mesi, del termine di ultimazione del programma, che comunque non potra' essere successivo al 30 giugno 2015. La data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora, alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma, gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procedera' alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. 9. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata. |
| Art. 7 Caratteristiche degli impianti
1. Gli impianti per la produzione di energia e di biocarburante di cui all'articolo 6, comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche: a) appartenere alle seguenti tipologie: 1) impianti di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento) e trigenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per riscaldamento e raffrescamento), alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale), biogas o dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (provenienti da raccolta differenziata); 2) impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse legnose (cippato, pellet, legna), biocombustibili liquidi (olio vegetale) o biogas; 3) impianti di produzione di biocarburanti (biodiesel e bioetanolo) di prima e seconda generazione; 4) impianti di produzione di biometano. b) essere alimentati, per almeno il 30 per cento, da biomasse da filiera corta, fatti salvi eventuali limiti piu' restrittivi previsti dalla normativa regionale del territorio in cui si localizza il programma di investimento proposto; c) essere alimentati, per almeno il 70 per cento, da biomasse prodotte da soggetti facenti parte della compagine sociale o consortile del soggetto proponente; d) prevedere a regime: 1) una potenza superiore ad 1 MW e ed inferiore a 4 MWe , per gli impianti di cogenerazione e trigenerazione; 2) una potenza superiore a 3 MW t ed inferiore a 20 MWt , per gli impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento; 3) una energia (contenuta nelle materie prime ottenute) superiore a 9.000 MWh/anno (equivalenti a 32.400 GJ/anno) per gli impianti di produzione di biocarburanti e biometano; e) essere dotati di un sistema di rilevazione continua delle immissioni in aria e nell'ambiente; f) essere coerenti con il Piano Energetico Ambientale della regione interessata dal programma di investimento, come risultante da apposita perizia giurata che dovra' tener conto di quanto previsto all'interno dei Piani Energetici ed Ambientali Regionali e Comunali, ove vigenti, e dovra' accertare la compatibilita' dell'impianto con gli strumenti di tutela paesaggistica, di pianificazione territoriale, idrogeologica, ambientale o dei beni ambientali; g) essere dotati, relativamente ai soli impianti di cogenerazione, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. |
| Art. 8 Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi, nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma, all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile, e devono essere capitalizzate. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilita'; le relative spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma; b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali che insistano su terreni che siano nella piena disponibilita' del soggetto beneficiario; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici non puo' essere superiore a 25 mq per addetto; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; sono escluse le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati; d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma; e) spese di consulenza connesse al programma di investimento, con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, studi di fattibilita' tecnico-economico-finanziari, valutazione di impatto ambientale, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento di certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute; tali spese sono ammesse per le sole micro, piccole e medie imprese nel limite del 3 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del programma. 2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le spese riferite alla costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione. 3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 4. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati a mezzo bonifico bancario. 5. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere a), b) e d), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il quarto grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. A tal fine, l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini dell'ammissibilita' di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformita' dei fabbricati alle vigenti normative. 7. Le spese di cui al comma 1, lettera c), relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, dovranno sostenersi a fronte di interventi localizzati entro i confini del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di trasformazione delle biomasse oggetto del programma da agevolare e, in ogni caso, fino all'allaccio con la rete elettrica del Gestore, a condizione che gli impianti: a) siano di proprieta' del soggetto proponente produttore dell'energia; b) siano realizzati su terreni di cui il soggetto proponente abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio. 8. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. 9. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco. |
| Art. 9 Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GBER, nella forma di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. I massimali degli aiuti a finalita' regionale, articolati per le differenti tipologie di imprese richiedenti, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), sono riportati nella tabella n. 1 dell'allegato n. 2. 2. L'impresa proponente, fermo restando l'obbligo di apportare mezzi propri per una quota almeno pari al 25 per cento del totale delle spese ammissibili, dovra' indicare, in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, la quota di mezzi propri che intende destinare a copertura del programma di investimento. Per mezzi propri si intendono gli apporti conferiti dal soggetto richiedente attraverso il ricorso a risorse proprie e/o a finanziamenti esterni a medio-lungo termine privi di qualsiasi tipo di sostegno pubblico. Per la parte di finanziamenti bancari eventualmente apportati a titolo di mezzi propri, eccedente la predetta quota del 25 per cento, l'impresa ha facolta' di richiedere la garanzia della Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla suddetta sezione. 3. Le agevolazioni intervengono a copertura della quota parte di investimento ammissibile non finanziata dal soggetto proponente con mezzi propri e sono concesse attraverso la combinazione di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, secondo l'articolazione riportata nella tabella n. 2 dell'allegato n. 2. 4. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito da garanzie ipotecarie e/o bancarie per un importo pari al 100 per cento del finanziamento stesso, riducibili secondo modalita' individuate dal Ministero in funzione del rimborso delle rate di finanziamento agevolato, e' concesso a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto gestore ed ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 5. Con riferimento alle sole spese inerenti agli impianti di produzione di energia elettrica, il soggetto beneficiario puo', in sede di domanda, richiedere che l'intensita' massima di aiuto, espressa in termini di ESL, sia limitata al 40 per cento del costo dell'investimento relativo all'impianto, fermo restando l'intensita' massima di aiuto prevista per le imprese di grandi dimensioni, al fine di poter beneficiare, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, di eventuali ulteriori agevolazioni pubbliche, purche' non riferite, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, alle medesime spese agevolate ai sensi del presente decreto. In tal caso, il soggetto beneficiario e' tenuto a specificare, nella Scheda tecnica di progetto di cui all'allegato 4, le spese del programma attinenti direttamente all'impianto di produzione di energia elettrica. 6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi 1 e 2, ivi compresa l'eventuale garanzia concessa dalla Riserva del POI Energia del Fondo di garanzia, superi le intensita' massime di aiuto previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area territoriale ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, il Soggetto gestore provvedera' alla riduzione del contributo in conto impianti e, ove necessario, del finanziamento agevolato, prima dell'erogazione delle singole quote ai sensi dell'articolo 14. 7. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, come individuato nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3, viene rideterminato al momento dell'erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 6, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 3. Nel caso in cui l'intensita' complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda le intensita' massime di aiuto previste dal Regolamento GBER di cui al comma 1, viene ridotta l'agevolazione concessa sotto forma di contributo in conto impianti e, ove necessario, il finanziamento agevolato. |
| Art. 10 Presentazione delle domande
1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa con procedimento a graduatoria. 2. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana secondo lo schema riportato in allegato n. 3, deve essere compilata per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda di agevolazioni completa della documentazione di cui al comma 5, deve essere presentata, pena l'invalidita', entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della stessa, in uno o piu' plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura recanti all'esterno la dicitura "NON APRIRE - Domanda di accesso alle agevolazioni per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse - Linea di attivita' 1.1 del POI Energia (Plico n....di....)", a mezzo di raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo "Invitalia S.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - BU Finanza e Impresa", via Calabria n. 46, 00187 - Roma. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. 3. Il plico contenente la domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere presentato a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al centoventesimo giorno dalla medesima data. Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale non saranno considerate ricevibili. 4. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad un unico programma di investimento ed uno stesso programma di investimento non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazioni. A tal fine verranno considerate come riconducibili allo stesso programma tutte le domande di agevolazioni riferibili alla medesima unita' locale. 5. Unitamente alla domanda di agevolazioni, dovra' essere presentata la seguente documentazione: a) Scheda tecnica di progetto, il cui schema e' riportato in allegato n. 4; b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della societa', ovvero del consorzio richiedente le agevolazioni e dei singoli consorziati/soci; c) relazione tecnica illustrativa (comprensiva degli elaborati tecnici) delle soluzioni tecniche e tecnologiche il cui impiego e' previsto ai fini della realizzazione del programma di investimento, con evidenza di eventuali elementi di innovazione, atto a verificarne la qualificazione tecnologica; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del citato decreto ministeriale 18 aprile 2005, redatta secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto; e) originale del certificato di iscrizione al Registro delle imprese; f) comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; g) relativamente sia alla societa' o al consorzio richiedente, sia a tutte le imprese della compagine sociale o consortile, bilanci approvati relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, puo' essere trasmessa la situazione patrimoniale aggiornata alla data piu' recente (mese precedente la data della domanda), sottoscritta dai legali rappresentanti o da loro procuratori speciali e dal presidente del Collegio sindacale dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa; h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative; i) piante, prospetti e sezioni relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, oltre ai relativi computi metrici, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale; j) titolo di disponibilita', avente durata non inferiore a quella del periodo di ammortamento del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, dell'immobile o degli immobili in cui e' situata o sara' situata la sede operativa (contratto di locazione, di comodato, costitutivo del diritto di superficie, definitivo di compravendita, preliminare di compravendita, ovvero - laddove non disponibili e con particolare riferimento ai casi di creazione ex novo o di nuova sede - lettera di intenti, protocollo d'intesa, dichiarazione di disponibilita', accordo di concessione, ecc.); k) certificato di destinazione d'uso o perizia giurata attestante la compatibilita' dell'immobile all'esercizio dell'attivita' oggetto del programma di investimento proposto; l) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche; m) la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER; n) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 160; o) la documentazione di cui all'articolo 6 comma 9, all'articolo 7, comma 1, lettera f), e all'articolo 8, comma 6 e la documentazione atta a comprovare la disponibilita' dei terreni secondo quanto specificato dal medesimo articolo 8, comma 7; p) lettera di asseverazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, rilasciata da istituto di credito attestante la solidita' patrimoniale e finanziaria del soggetto proponente e/o dei relativi soci/consorziati in relazione all'immissione di capitale proprio dichiarato nella Scheda tecnica. 6. Tutta la documentazione sopra elencata, eccetto quella di cui alla lettere h) ed i), deve essere stampata su carta comune formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro e la firma del soggetto richiedente. Copia della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere prodotta anche in formato elettronico (ad esempio chiavetta usb o cd-rom). In caso di difformita' tra la documentazione prodotta in formato elettronico e quella cartacea, sara' ritenuta valida ai fini dell'attivita' istruttoria quest'ultima. Sull'ultima pagina della domanda di agevolazioni e della Scheda tecnica deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto richiedente o di un suo procuratore speciale, con le modalita' previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identita'. 7. Le domande presentate in difformita' delle modalita' o che non rispettino le condizioni indicate nei commi precedenti saranno considerate inammissibili. 8. Il soggetto proponente e' tenuto a comunicare al Soggetto gestore tutte le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tra la data di presentazione della domanda e la pubblicazione della graduatoria intervengano delle variazioni riguardanti dati esposti nella Scheda tecnica di progetto rilevanti ai fini della relativa valutazione, la domanda sara' esclusa dalle agevolazioni. |
| Art. 11 Istruttoria dei programmi
1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite per la presentazione delle domande di cui all'articolo 10, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida viene respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Accertata la regolarita' e la completezza della domande, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria diretta preliminarmente alla verifica delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilita', il Soggetto gestore da' comunicazione al soggetto richiedente dell'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 3. Per le proposte ritenute ammissibili ai sensi del comma 2, il Soggetto gestore procede allo svolgimento dei seguenti ulteriori adempimenti istruttori inerenti a: a) solidita' patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente; b) validita' tecnica e tecnologica del programma; c) piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; d) ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile; e) determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento GBER. 4. Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici presenti nei programmi di investimento, ed in particolare per quelli previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di valutazione riportati in allegato n. 5, il Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali con procedura informatica, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina un pool formato da cinque esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo degli esperti in innovazione tecnologica, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e s.m.i. Il Soggetto gestore trasmettera' al suddetto pool di esperti, in conformita' alle indicazioni previste dal presente decreto, la documentazione necessaria per le verifiche di competenza relativa a tutte le domande presentate. 5. Il pool di esperti invia al Soggetto gestore, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4, le risultanze delle verifiche effettuate, con l'indicazione per ciascuno dei criteri indicati al comma 4 del relativo punteggio attribuito. Gli oneri relativi al pool di esperti sono posti a carico delle disponibilita' della linea di attivita' 3.2 del POI Energia. 6. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o piu' dei seguenti aspetti del programma d'investimento: a) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma; b) un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma; c) un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; d) una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni; e) la mancata realizzazione del programma proposto nell'ambito della Regione interessata, in assenza di agevolazioni. 7. L'attivita' istruttoria svolta dal Soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze trasmesse dal pool di esperti di cui al comma 4, termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento ammissibili. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 3, il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Ministero. |
| Art. 12 Criteri di valutazione
1. Il Soggetto gestore procede alla formazione della proposta di graduatoria di merito dei programmi di investimento ammissibili di cui all'articolo 11, comma 7, secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri riportati nell'allegato n. 5. 2. Il punteggio che ciascun programma consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria di cui al comma 1 e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione di cui al comma 1. 3. Non sono considerati ammissibili i programmi che abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 40. |
| Art. 13 Concessione delle agevolazioni
1. Il Ministero, entro 30 giorni dalla trasmissione, da parte del Soggetto gestore, della proposta di graduatoria di cui all'articolo 11, comma 7, provvede, con proprio decreto, ad approvare la graduatoria dei programmi ammissibili, esplicitando sulla base delle risorse disponibili i programmi agevolabili, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento. 2. Entro 60 giorni dalla predetta pubblicazione, le imprese, il cui programma di investimenti e' inserito nella graduatoria di cui al comma 1 tra i programmi ammissibili ed agevolabili, trasmettono al Ministero e al Soggetto gestore la seguente documentazione: a) delibera di concessione redatta dagli istituti di credito che interverranno a copertura del progetto (per l'erogazione del finanziamento bancario a medio/lungo e delle altre eventuali forme tecniche previste), con indicazione degli importi di finanziamento accordati al beneficiario; b) documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in corso di validita'; c) copia dei permessi, delle licenze o delle autorizzazioni connessi con lo svolgimento della specifica attivita', di natura settoriale e/o relativi alla salvaguardia ambientale; d) titolo di disponibilita' dell'immobile o degli immobili in cui e' situata o sara' situata la sede operativa, laddove non presentato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 7, lettera j), in sede di domanda di agevolazione. 3. Sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 e procedendo in ordine decrescente sulla base della posizione ottenuta in graduatoria, il Ministero adotta e trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonche' gli obblighi e gli impegni a carico del soggetto stesso. Copia del suddetto provvedimento e' trasmesso altresi' al Soggetto gestore. 4. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria. |
| Art. 14 Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari dovra' avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a due stati di avanzamento lavori (SAL). Il primo stato avanzamento lavori non potra' essere inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili complessive ed il secondo stato avanzamento lavori dovra' essere presentato solo a conclusione del programma di investimenti. 2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30 per cento dell'ammontare del contributo in conto impianti concesso, puo' essere svincolata su richiesta dell'impresa beneficiaria dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 4, e presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sara' recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa. 3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma non dovra' essere superiore al rapporto tra la quota versata dal soggetto beneficiario quale apporto finanziario previsto a suo carico per la copertura dell'investimento proposto ed il valore degli apporti finanziari complessivi posti in capo allo stesso beneficiario 4. Sulle singole erogazioni di contributo in conto impianti il Soggetto gestore operera' una ritenuta del 10 per cento, che dovra' essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti. 5. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto gestore verifica, previo sopralluogo diretto presso l'unita' produttiva, l'ammissibilita' delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruita' e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, cosi' come attestato con l'elenco di cui all'articolo 8, comma 9, che dovra' essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Bando per l'attivazione, il rafforzamento e il sostegno di Filiere delle biomasse - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro ...... dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n. ...... ". 6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilita' dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo e' in ogni caso subordinata all'espletamento, da parte di apposita commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, di sopralluogo presso l'azienda beneficiaria teso alla verifica ed all'accertamento dell'effettivo completamento del programma d'investimento, anche con riferimento alla verifica amministrativa della spesa sostenuta per la relativa realizzazione. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse nella disponibilita' del Ministero restituite in relazione al finanziamento agevolato. 7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa: a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto; b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura"; d) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto pagamento e gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facolta' del Soggetto gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali; e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') dal legale rappresentante o di un suo procuratore speciale e dal presidente del Collegio sindacale, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento, nonche' le seguenti attestazioni: 1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'articolo 6 del presente decreto; 2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio del soggetto beneficiario; 3) che le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura"; 4) che per tali fatture non e' mai stato riconosciuto, ne' sara' riconosciuto, alcuno sconto; 5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica; f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza da cui risulti che il soggetto beneficiario non sia in liquidazione, non sia fallito, non sia stato sottoposto a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, ne' ad amministrazione controllata o straordinaria; g) l'originale del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) del soggetto beneficiario; h) la comunicazione della richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento dell'apporto finanziario a carico del soggetto beneficiario; j) solo per l'erogazione a saldo, tutte le autorizzazioni e permessi necessari per il regolare esercizio dell'attivita' oggetto del programma di investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di destinazione d'uso e di abitabilita' degli immobili, il certificato di prevenzione incendi, e quelli inerenti gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 8. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di ultimazione di cui all'articolo 6, comma 8. 9. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere l'ultimo SAL entro 90 giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione. |
| Art. 15 Variazioni
1. Eventuali variazioni del programma o del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. 2. Nel caso in cui le variazioni del soggetto beneficiario di cui al comma 1 riguardino l'uscita dalla compagine societaria o consortile di una impresa gia' socia o consorziata alla data di presentazione della domanda, tale da far venir meno il requisito di cui all'articolo 5, comma 2, il soggetto beneficiario deve ripristinare, pena la revoca delle agevolazioni, il precedente assetto con l'ingresso nella compagine sociale o consortile di una impresa di pari requisiti dell'impresa uscente e che svolga le medesime attivita' economiche all'interno della filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento. A tal riguardo, il soggetto beneficiario, fermo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla variazione, l'avvenuto ingresso della nuova impresa nella compagine sociale o consortile. 3. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento GBER e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante. 4. Il Soggetto Gestore procede all'esame delle variazioni di cui ai precedenti commi e provvede: a) ad assumere, dandone comunicazione al Ministero e al soggetto interessato, la relativa deliberazione, limitatamente alle variazioni che non presentano un effetto significativo sul programma di investimento o sulla qualificazione del soggetto beneficiario; b) a trasmettere al Ministero, segnalando l'eventuale sussistenza di ipotesi di revoca delle agevolazioni, le risultanze dell'istruttoria condotta per le conseguenti determinazioni, nel caso di variazioni significative del programma di investimento o del soggetto beneficiario. 5. In caso di variazioni del programma di investimento il Soggetto Gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita' tecnico ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non potranno superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione. 6. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. |
| Art. 16 Monitoraggio, ispezioni, controlli
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 13, provvede ad inviare al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 13. I soggetti beneficiari sono tenuti, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006. |
| Art. 17 Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione dell'eventuale garanzia rilasciata dalla Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, fermi restando i limiti delle intensita' massime di aiuto di cui all'articolo 9, comma 1. |
| Art. 18 Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, sia in caso di cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse sia nel caso in cui il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Sono, inoltre, revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto,agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso; e) non dimostri l'effettivo apporto di capitale proprio indicato nella Scheda tecnica di progetto; f) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'articolo 6, comma 8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale; g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; h) non ripristini, nei casi previsti all'articolo 15, comma 2, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazione; i) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; l) non consenta i controlli del Soggetto gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti; m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero; n) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari a quella indicata in sede di presentazione della richiesta di agevolazione; o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro; p) non abbia dotato l'impianto della strumentazione indicata nell'articolo 7, comma 1, lettera g) o qualora non vengano rispettati i valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) ed il Limite Termico (LT), ridotti del 5 per cento, stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in ciascuno degli anni del periodo di cui all'articolo 6, comma 3; q) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e dal contratto di finanziamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2011
Il Ministro: Passera |
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