Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2011 (vai al sommario) |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
COMUNICATO |
Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17: «Norme in materia di tributi regionali» |
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L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis).
Art. 6. Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilita' con le disposizioni statali in materia. (Omissis).
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 dicembre 2011
Il Presidente: Errani |
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