IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale alla denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso un periodo di adattamento, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tale denominazione almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma del citato regolamento (CE) 510/2006; Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»; Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto 4 giugno 2007 che concede, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, un periodo di adattamento di due anni, durante il quale la denominazione «salame tipo felino» puo' essere utilizzata dalle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» e che hanno sollevato il problema dell'utilizzo nel corso della procedura nazionale di opposizione; Visto il decreto dipartimentale 26 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2007 che concede il periodo di adattamento, di cui al citato art. 5 del decreto direttoriale 4 giugno 2007, anche alle imprese che hanno commercializzato in modo continuativo il prodotto con denominazioni similari riconducibili alla denominazione «Salame Felino»; Visto il decreto dipartimentale 25 novembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2010 che consente alle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di utilizzare la denominazione «salame tipo felino» in deroga alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto 4 giugno 2007 per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal 24 dicembre 2010; Vista la nota 23931 del 24 novembre 2011 con la quale talune aziende produttrici di «salame tipo felino» chiedono un'ulteriore proroga del periodo di adattamento concesso con il decreto direttoriale 4 giugno 2007 e prorogato con il decreto dipartimentale 25 novembre 2010; Considerato che il periodo di adattamento di cui al citato decreto dipartimentale 25 novembre 2010 terminera' il 24 dicembre 2011; Considerato che la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame Felino», ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) 510/2006 e' ancora all'esame dei competenti Servizi della Commissione europea; Considerato che la protezione a titolo transitorio a livello nazionale concessa alla denominazione «Salame Felino» cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda di riconoscimento da parte dell'Organismo comunitario; Ritenuto pertanto che il periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria;
Decreta: Articolo unico
1. Il periodo di adattamento concesso con decreto dipartimentale del 25 novembre 2010 alle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque armi antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed hanno sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione e' prorogato sino al 24 dicembre 2012. Roma, 29 novembre 2011
Il Capo dipartimento: Alonzo |