Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2011
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l. (Decreto n. 62917).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 56864 del 26 gennaio 2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 aprile 2010, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011, in favore di un numero massimo di n. 39 lavoratori della societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in forza presso gli stabilimenti di:
Milano - 22 lavoratori;
Roma - 6 lavoratori;
Torino - 2 lavoratori;
Bologna - 3 lavoratori;
Prato - 1 lavoratore;
Padova - 2 lavoratori;
Catania - 1 lavoratore;
Napoli - 1 lavoratore;
Bari - 1 lavoratore;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 aprile 2011, relativo alla societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19 maggio 2011), Emilia-Romagna (27 maggio 2011), Lazio (10 maggio 2011), Veneto (12 maggio 2011), Sicilia (14 giugno 2011), Campania (10 maggio 2011), Puglia (2 agosto 2011), Toscana (18 maggio 2011) e Piemonte (16 maggio 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l.;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 aprile 2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori della societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., cosi' suddivisi:
Corsico (MI) - 20 lavoratori;
Roma (RM) - 6 lavoratori;
San Mauro Torinese (TO) - 1 lavoratore;
Ozzano dell'Emilia (BO) - 3 lavoratori;
Prato (PO) - 1 lavoratore;
Vigodarzese (PD) - 2 lavoratori;
Acireale (CT) - 1 lavoratore;
Napoli (NA) - 1 lavoratore;
Bari (BA) - 1 lavoratore.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata secondo le seguenti modalita':
periodo dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2011, 36 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione massima dell'orario di lavoro del 40 %;
periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011:
25 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione massima dell'orario di lavoro del 40%;
11 lavoratori sospesi a zero ore.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011.
Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 215.524,94.
Pagamento diretto: si.
Matricola INPS: 4924491012.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 215.524,94, e' posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
Bellotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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