Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 novembre 2011 |
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Granarolo S.p.A. (Decreto n. 62916). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 56213 del 24 dicembre 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2010, per il periodo dal 12 giugno 2010 al 31 dicembre 2010, in favore di un numero massimo di 160 lavoratori dalla societa' Granarolo S.p.a. dipendenti presso gli stabilimenti di: Bologna (BO) - 2 lavoratori; Rimini (RN) - 10 lavoratori; Sermoneta (LT) - 117 lavoratori; Vernate (MI) - 31 lavoratori; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 febbraio 2011, relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2011, relativo alla societa' Granarolo S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011; Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (17 febbraio 2011 e 8 settembre 2011), Lazio (16 marzo 2011) e Emilia-Romagna (2 marzo 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche; Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (8 luglio 2011), Lazio (15 luglio 2011) e Emilia-Romagna (presente in sede di accordo governativo del 22 giugno 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Granarolo S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 157 lavoratori della societa' Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di: Bologna (BO) - 1 lavoratore; Rimini (RN) - 10 lavoratori; Sermoneta (LT) - 116 lavoratori; Vernate (MI) - 30 lavoratori. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 12 giugno 2011 al 30 giugno 2011. Sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.415.439,78. Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 136 lavoratori della societa' Granarolo S.p.a., dipendenti presso le sedi di: Bologna (BO) - 1 lavoratore; Rimini (RN) - 8 lavoratori; Sermoneta (LT) - 111 lavoratori; Vernate (MI) - 16 lavoratori. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.136.100,48. Matricola INPS: 1311065676 / 1314752810. Pagamento diretto: no. |
| Art. 3
L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.415.439,78, e' posto a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 4
L'onere complessivo a carico del fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.136.100,48, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuati dai precedenti articoli 3 e 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2011
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il sottosegretario delegato Bellotti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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