Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2011
Riconoscimento, al sig. Zied Khrissi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del certificato di completamento dell'addestramento professionale - specialita': «Coiffure dames» (pettinatura donne), conseguito presso il «Centre de Formation et d'Apprentissage» di Ariana (Tunisia), della durata di 2 anni per complessive 1967 ore, unitamente a 10 mesi di apprendistato e 2 anni e 11 mesi di lavoro dipendente in Italia, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa volta a colmare la carenza formativa riscontrata rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita', «per la parte relativa all'acconciatura e al trattamento maschili» per consentire l'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni;
Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla conferenza di servizi sopra indicata;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 208109 del 4 novembre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente, si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ponendo in rilievo come nel corso della lunga esperienza professionale maturata in Italia abbia svolto attivita' presso esercizi di acconciatura sia maschile che femminile;
Considerato che l'esperienza professionale svolta in Italia per circa 3 anni - con esclusione del periodo di apprendistato - presso esercizi di acconciatura maschile e femminile e' idonea a colmare la carenza riscontrata nella formazione posseduta e che, pertanto, deve accogliersi l'osservazione del richiedente

Decreta:

Art. 1

Al Sig. Zied Khrissi, cittadino italiano, nato a Tunisi (Tunisia) in data 10 dicembre 1982, e' riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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