Gazzetta n. 300 del 27 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 dicembre 2011
Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato, della sig.ra Gjergji Derisa.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984 a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attivita' professionale di «avvocato» e l'iscrizione nel relativo albo professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l' «Universitit te Tiranes» nel giugno 2006;
Preso atto che la sig.ra Gjergji ha documentato di essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 30 novembre 2008, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984 a Durres (Albania), cittadina albanese, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata dalla interessata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Gjergji potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale albanese di «Avokat» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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