Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2011
Decadenza della societa' «La Scommessa Flegrea S.r.l.», in Quarto, dalla concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, colma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli n. 4851 stipulata con la societa' La Scommessa Flegrea s.r.l.;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettera a) della convenzione di concessione sottoscritta dalla societa' ricorrente stabilisce che il concessionario e' tenuto a versare «i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente», e alla lettera b) che il concessionario e' tenuto a versare «l'imposta unica sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n 504, con le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n .66»;
Visto l'articolo 14 della citata convenzione prevede che «Il concessionario, a partire dal 2010, e' tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso»;
Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, cosi' come sostituito dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che: «Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso»;
Visto l'articolo 13, comma 3, della succitata convenzione che ha stabilito che «A partire dal 2010 l'importo della garanzia ... e' adeguato con periodicita' annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno, sia del movimento netto conseguito dal concessionario nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1...Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, e' causa di decadenza dalla concessione»;
Vista la nota prot. n. 2010/28247/Giochi/SCO del 23 agosto 2010 con la quale AAMS ha fatto richiesta al concessionario, ai sensi del citato comma 3 di adeguare la garanzia in parola e con la quale, contestualmente, e' stato avviato il procedimento di decadenza della concessione medesima;
Vista la nota prot. n. 2010/39322/Giochi/SCO del 26 ottobre 2010, con la quale e' stato contestato alla societa' in questione il persistente inadempimento circa l'adeguamento della garanzia fideiussoria, ed e' stato disposto il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale per la concessione n. 4851;
Vista la nota prot. n. 057868 del 16 novembre 2010, con la quale l'Ufficio Regionale AAMS della Campania ha comunicato al concessionario l'omesso pagamento di somme a titolo di imposta unica, quote di prelievo e canone di concessione per gli anni 2009 e 2010, e ha rappresentato che in caso di mancato versamento degli importi richiesti si sarebbe proceduto ad incamerare la garanzia prestata;
Considerato che nessun riscontro, ne' alcuna documentazione e' pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra;
Vista l'ordinanza n. 684 del 24 febbraio 2011, con la quale e' stata respinta l'istanza cautelare avanzata dalla societa' La Scommessa Flegrea s.r.l. nell'ambito del ricorso REG. RIC. 775/2011;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 4851 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, stipulata con la societa' La Scommessa Flegrea s.r.l., con sede legale in via Corso Italia, 395/397 - 80010 Quarto (Napoli).
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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