Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 16 dicembre 2011 |
Individuazione delle medie nazionali per classe demografica. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 259, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che le Provincie ed i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato richiedono l'adeguamento dei contributi statali rispettivamente alla media unica nazionale e alla media della fascia demografica di appartenenza come definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1, laddove le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario e al fondo consolidato e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, siano inferiori alle suddette medie; Visto l'art. 263, comma 1, del citato testo unico, in base al quale con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni ed unica per le Province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259, comma 4; Visto l'art. 156, comma 2, in base al quale le disposizioni del Testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 21; Visto l'art. 11, comma 1, lettera e), della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi del quale i decreti legislativi di cui all'art. 2, della medesima legge, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Citta' metropolitane, sono adottati, tra l'altro, secondo il principio della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale nonche' delle spese relative alle altre funzioni; Visto l'art. 21, comma 1, lettera c), della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge recano norme transitorie per gli enti locali secondo, tra l'altro, il principio della considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovra-dotati; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, laddove, al fine di realizzare in forma progressiva territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, e' prevista l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, della durata di tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato con il gettito di cui al medesimo art. 2, commi 1 e 2; Considerato che ai fini della determinazione delle medie nazionali, per il triennio 2011-2013, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente, si debba fare riferimento ai trasferimenti relativi all'anno 2010 ed alla popolazione 2008; Atteso che per i Comuni le risorse di parte corrente nell'anno 2010 sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dal gettito I.C.I. al 4 per mille detratto dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1994, dai maggiori o minori introiti derivanti dall'addizionale energetica, portati in riduzione od in aumento dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000 e dalla quota di gettito della compartecipazione all'IRPEF portata in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2002; Rilevato altresi' che per le Province le risorse correnti nell'anno 2010 sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (A.P.I.E.T.) detratta dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1996, dai gettiti dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (I.E.T.) detratti dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1999 e dai maggiori proventi derivanti dall'addizionale energetica portati in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000; Considerato che ai fini di individuare le medie nazionali per classe demografica di appartenenza per i Comuni valgono gli aggregati di enti individuati dall'art. 3, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, il quale dispone che i Comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri, sino a 59.999 abitanti, sono suddivisi in dodici classi; Visto il decreto n. 6627/2008 del 17 luglio 2008 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 2008-2010; Ritenuto di provvedere all'individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2011-2013;
Dispone:
Art. 1
La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle Province e', per il triennio 2011-2013, di euro 39,68. |
| Art. 2
Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei Comuni, per il triennio 2011-2013, sono le seguenti, per ciascuna fascia demografica: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 3
Ai fini della determinazione delle medie nazionali, per il triennio 2011-2013, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente, si fa riferimento ai trasferimenti relativi all'anno 2010 ed alla popolazione 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2011
Il Ministro: Cancellieri |
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