Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 dicembre 2011 |
Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'articolo 1 comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti di trasporto regionale; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di reti di trasporto regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la regione o le regioni interessate; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'art. 2 stabilisce cha partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della rete di trasporto regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'autorita' per l'energia elettrica e il gas, e alle regioni interessate, che, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della rete regionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della rete di trasporto regionale di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il l ° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui e' presentata l'istanza; Vista l'istanza in data 29 luglio 2011 della societa' di trasporto SnamReteGas S.p.a. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato I; Vista l'istanza in data in data 19 settembre 2011, della societa' di trasporto S.G.I. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2; Vista l'istanza in data 28 luglio 2011 della societa' di trasporto Retragas S.r.l., con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 3 ed e' stata comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in allegato 4; Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra citate delle societa' SnamReteGas S.p.a., S.G.I. S.p.a. e Retragas S.r.l.; Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento della rete di trasporto regionale
All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, sono aggiunti, con decorrenza dal 10 gennaio 2011, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2 e 3 ed eliminati quelli di cui all'allegato 4, aventi stato di consistenza alla data del 30 luglio 2011. 1. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° gennaio 2012, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed e' riportato nei seguenti Allegati: gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A; gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B; gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C; gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D; gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E; gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F; gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G; gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H; gasdotti della societa' Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I. |
| Art. 2 Pubblicazione
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. Roma, 19 dicembre 2011
Il Ministro: Passera |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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