Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2011
Riconoscimento dell'acqua minerale «Cime Bianche» in comune di Vinadio.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della sanita' pubblica e dell'innovazione

Vista la domanda in data 29 settembre 2011 con la quale la societa' fonti di Vinadio S.p.a. con sede in Vinadio (Cuneo), Frazione Roviera, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cime Bianche» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Cime Bianche, ubicata in localita' Strepeis nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo) al fine dell'imbottigliamento e la vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11 settembre 2003;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il parere della III sezione del Consiglio Superiore di Sanita' espresso nella seduta del 15 novembre 2011;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua minerale naturale denominata «Cime Bianche» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Cime Bianche, ubicata in localita' Strepeis nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo).
2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 12, punto 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: «Indicata per le diete povere di sodio».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla commissione europea.
Copia del presente decreto sara' trasmesso alla societa' richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.
Roma, 12 dicembre 2011

Il capo del dipartimento: Oleari
 
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