Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 dicembre 2011
Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di € 0,2330/lt per la benzina e di € 0,1550/lt per petrolio e gasolio;
Visto il decreto del 22 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2011, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;
Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n.153 del 14 settembre 2011, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2012;
Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 e' opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in € 0,2330 al litro e in € 0,1550 al litro per il gasolio e per il petrolio;
Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2010, per quanto concerne gli oli combustibili;
Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:
per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E in € 4,00 al q.le;
per l'olio combustibile fluido fino a 5° E in € 3,80 al q.le;
per l'olio semifluido denso fino a 7° E in € 4,80 al q.le;
per l'olio semifluido denso oltre i 7° E in € 4,00 al q. le.

Decreta:

Art. 1

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,233 per la benzina, € 0,110 per il gasolio uso autotrazione, € 0,030 per il gasolio uso riscaldamento ed € 0,050 per il petrolio.
 
Art. 2

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
 
Art. 3

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.
L'Ufficio delle Entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2011

Il Ministro: Monti
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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