Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 1 dicembre 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Gallo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; i1 decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Natalia Andrea Gallo;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
Vista la laurea specialistica in «Lingue straniere per la comunicazione internazionale» rilasciata il 19 novembre 2009 dall'Universita' degli studi di Torino;
Visto l'art. 7 del gia' citato legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 26 settembre 2010, e' esonerata dalla presentazione della documentazione della conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito in Italia la laurea sopra indicata, utile per l'accesso all'insegnamento;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206 il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;
Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19, lettera c), del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza ai possesso di un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 3126 del 6 maggio 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota 17 ottobre 2011 - prot. n. 10916, acquisita agli atti con prot. n. 7225 del 2 novembre 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte - ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Profesora de educacion prescolar» conseguito il 5 agosto 1993 presso l'instituto legalmente riconosciuto Domingo Faustino Sarmento di San Antonio de Padua, Merlo (Buenos Aires-Argentina), posseduto dalla cittadina italo-argentina Natalia Andrea Gallo, nata a Merlo (Buenos Aires-Argentina) il 10 giugno 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di: docente di scuola dell'infanzia.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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