Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2011
Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
- di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
- di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;
- di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto il decreto ministeriale n.73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n.9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, ed in particolare l'art. 47 recante "Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide", con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003;
Visto il decreto ministeriale n.19080 del 29 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito "conto disponibilita'") e dei conti ad esso assimilati;
Visto il decreto ministeriale n.25391 del 25 ottobre 2011 con il quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della liquidita' in essere sul conto disponibilita' e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni;
Considerato che la Direzione II - debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come "Direzione II") puo' porre in essere:
-accordi di carattere generale con istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati, secondo quanto stabilito dall'Intemational Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito: "I.S.D.A.") associazione di categoria internazionalmente riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali;
- in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;
- altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43, ed in particolare l'art. 6, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II -debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2012;

Decreta:

Art. 1
Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2012, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Dirigente Generale Capo della "Direzione II" (d'ora innanzi indicato come "Direttore della Direzione II").
La "Direzione II" potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.
 
Art. 2
Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.
I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attivita', la "Direzione II" effettuera' emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2012, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli "nominali" a tasso fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli "nominali" a tasso variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli "reali" indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e 1'8%. Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra' eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.
Inoltre, la "Direzione II" potra' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita', previste dalla normativa.
 
Art. 3
Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento, nonche' il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.
Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal "Direttore della Direzione II".
La "Direzione II" potra' procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.
La "Direzione II" potra', altresi', effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.
In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.
 
Art. 4
Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'.
Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del Regolamento (CE) n.1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche.
Il "Direttore della Direzione II" firmera' gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.
Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato", come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.216.
 
Art. 5
Accordi connessi con l'attivita' di indebitamento

Il "Direttore della Direzione II", inoltre, firmera' i contratti - quadro I.S.D.A. che intercorreranno tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni in strumenti derivati, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.
 
Art. 6
Operazioni di gestione del conto disponibilita'

Le operazioni di gestione del "conto disponibilita'" di cui ai decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati nelle premesse, saranno disposte dal "Direttore della Direzione II", o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della "Direzione II" da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.
 
Art. 7
Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal "Direttore della Direzione II".
 
Art. 8
Obbligo di comunicazione

La "Direzione II" dara' regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
La "Direzione II" dara' preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: Monti
 
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