IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA la seguente legge regionale: ( Omissis ).
Art. 6 Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
1. Per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF). 4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF) e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2011) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa. (Omissis).
Art. 36 Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 27 dicembre 2011
Il presidente: Burlando |