Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2011
Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.





IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:
- l'articolo 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;
- l'Allegato I nel quale e' stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale e' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del testo unico n. 504 del 1995 in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico n. 504 del 1995 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;
Visto il predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito;
Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988, consumata nelle sole Regioni a Statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 1.318 milioni di euro;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, tenuto conto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988, verra' soppressa nelle Regioni a Statuto ordinario e che nel contempo e' necessario assicurare l'equivalenza del gettito;
Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita' per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, e' determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.
 
Art. 2
Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro: Monti
 
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