Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 dicembre 2011
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per i dispositivi individuali di protezione compresi nella direttiva n. 89/686/CE, alla ISET S.r.l., in Moglia.


IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
del Ministero dello sviluppo economico

e

IL DIRETTORE GENERALE
delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente la determinazione dei requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1993;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza acquisita in atti il 6 maggio 2010 al n. 44884 con la quale la societa' Istituto Servizi Tecnologici - ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa a taluni dispositivi di protezione individuale;
Viste le successive integrazioni documentali prodotte dal richiedente, ed acquisite agli atti con nota prot. n. 97325 del 24 maggio 2011;
Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' ISET Srl, e' conforme a quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1 a 8, del decreto ministeriale del 22 marzo 1993 ed ai contenuti della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002;
Considerato che la societa' ISET Srl, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;
Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro istituito ai sensi del decreto legislativo n. 475/92, relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 2 novembre 2011;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue n. 9 - 46024 Moglia (MN), e' autorizzata, in conformita' agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi individuali di protezione, rispettivamente ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza dei sotto elencati Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria: Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto;
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue n. 9 - 46024 Moglia (MN); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' ISET Srl, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, div. XIV.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, c. 6, del decreto legislativo n. 475/92, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. Div. XIV.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale
per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza
e la Normativa Tecnica
del Ministero dello sviluppo
economico
Vecchio

Il direttore generale delle Relazioni Industriali
e dei Rapporti di Lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Mastropietro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone