IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 7 ottobre 2011 prot. n. 13070/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 3 ottobre 2011; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di scadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Mineo nel giorno 3 ottobre 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di scadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 novembre 2011
p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Alberti Casellati |