Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 dicembre 2011 |
Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorita' pubblica di controllo per la DOC « Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota del 26 ottobre 2011, prot. AOO 155/26/10/2011, presentata dalla Regione Puglia e con la quale, sentito il Comitato promotore della denominazione di origine, e' stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale Autorita' pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»; Vista la nota prot. 14808 del 22 novembre 2011 trasmessa dalla Regione Puglia con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale sistema di rintracciabilita' delle partite di vino confezionate DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorita' pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia;
Decreta:
Art. 1
1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri, 27, e' designata quale autorita' pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine. |
| Art. 2
1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo designata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo. |
| Art. 3
1. La struttura di controllo designata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi. 2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati. |
| Art. 4
1. Il presente incarico puo' essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010. Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2011
Il direttore generale: La Torre |
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