Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 novembre 2011
Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalita' di abbattimento.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunita';
Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 27, paragrafo 5;
Vista la nota prot. n. 12195/P del 30 giugno 2009 della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario;
Vista la decisione n. 2010/712/UE della Commissione del 23 novembre 2010 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2011, e in particolare l'art. 5;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus, di seguito denominato Piano.
2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalita' del suddetto Piano sono contenuti nell'allegato I.
3. A partire dall'anno 2012 le procedure operative d'intervento nell'ambito del Piano, nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.
5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio e alla regione gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.
6. Le regioni e le province autonome, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute con periodicita' trimestrale, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero. Cio' per permetterne la valutazione e l'inoltro alla Commissione europea nei tempi previsti dalla normativa comunitaria.
 
Art. 2
Indennizzi

1. Per gli oneri connessi all'applicazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2011, e' concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto alla condizione che il campionamento sia stato effettuato ufficialmente e secondo le modalita' descritte nel Piano.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 248
 
Allegato
Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium,
nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus

Anno 2011
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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