Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 dicembre 2011 |
Istituzione del Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola (RICA). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale e' stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato presso la Corte dei conti il 18 marzo 2010, registro n. 1, foglio 157; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1999, n. 322, relativo alle "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1708, che prevede i compiti per lo svolgimento dell'indagine sulla rete di informazione contabile agricola (RICA), affidando all'INEA il coordinamento della rete nazionale in qualita' di organo di collegamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea; Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che disciplina, all'art.10, il riordino dell'INEA e nell'elencare i compiti dell'INEA, stabilisce, tra gli altri, che l'INEA "svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1708/1965, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA)"; Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1984, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale e' stato istituito il Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola, previsto dal regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunita' europea, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 79/65 ed ha istituito con l'art. 6 il Comitato nazionale per la rete d'informazione; Visto il regolamento (CE) n. 1291/09 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, che ha ridefinito la numerosita' campionaria delle aziende da rilevare per l'Italia, dall'anno 2010, in numero di 11.137; Visto il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole; Visto il regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende; Visto il regolamento (CE) n. 1264/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall'esercizio contabile 2009 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola; Considerato che il quadro normativo comunitario e nazionale e' mutato e risulta, altresi', necessario provvedere alla sostituzione di alcuni esperti ed alla modifica della composizione del suddetto Comitato; Ritenuto di dover adottare provvedimenti flessibili che consentano, in caso di necessita', di poter sostituire i' componenti del Comitato in breve tempo;
Decreta:
Art. 1 Composizione del Comitato
Il Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola (RICA), istituito con decreto interministeriale del 12 maggio 1984 e modificato da ultimo con il decreto ministeriale del 20 novembre 2006, n. 10821, e' presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali oppure, per sua delega, dal direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale. Il Comitato e' costituito dai seguenti componenti: 1. il dirigente dell'ufficio COSVIR 'VIII "Statistica e Monitoraggio" della Direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'; 2. due funzionari dell'Ufficio COSVIR VIII "Statistica e Monitoraggio" della Direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', in qualita' di membri effettivi di cui uno con funzioni di segretario del Comitato; 3. il Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria oppure, per sua delega, il direttore generale; 4. il responsabile RICA dell'INEA; 5. un esperto RICA dell'INEA; 6. due componenti per ciascuna Regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di membri effettivo e supplente; 7. due componenti dell'ISTAT, in qualita' di membri effettivo e supplente; 8. due componenti del CISIS in qualita' di membri effettivi; 9. due componenti della Confederazione nazionale coldiretti, in qualita' di membri effettivo e supplente; 10. due componenti della Confederazione italiana agricoltori, in qualita' di membri effettivo e supplente; 11. due componenti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in qualita' di membri effettivo e supplente. |
| Art. 2 Compiti del Comitato
Il Comitato nazionale italiano, di cui all'art. 1, espleta i compiti descritti all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1217/2009, che riguardano la responsabilita' di selezionare le aziende contabili con particolare riferimento all'approvazione: 1. del piano di selezione delle aziende contabili, che precisi la loro ripartizione per classe di aziende e le modalita' di selezione di dette aziende; 2. del rapporto sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e delibera all'unanimita'. Qualora non fosse raggiunta l'unanimita', le decisioni sono prese dal Presidente del Comitato o dal direttore generale suo delegato. Le attivita' del Comitato si realizzano anche attraverso l'organizzazione di riunioni e seminari tematici, da svolgere nell'ambito delle realta' territoriali per diffondere l'utilizzazione e le conoscenze acquisite dell'indagine RICA. |
| Art. 3 Composizione ed aggiornamento del Comitato
Con decreto del direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale verra' definita ed aggiornata la composizione del Comitato, sulla base delle designazioni di esperti da parte degli organismi componenti elencati all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2011
Il Ministro: Catania |
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