Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 dicembre 2011
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;
Viste, in particolare, la tabella I del Testo Unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso e la tabella II del Testo Unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze aventi attivita' farmacologica, pertanto usate in terapia, in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;
Premesso che la sostanza denominata Butilone o bk-MBDB o 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one e' un derivato sintetico del Catinone, sostanza gia' inclusa nella tabella I del Testo Unico, con proprieta' psicostimolanti sul sistema nervoso centrale e che ogni composto strutturalmente derivato dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, e' strettamente collegato in termini di attivita', tossicita' ed anche maggior potenza;
Vista la nota del 24 marzo 2011 con cui la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha comunicato che la sostanza Butilone e' stata individuata in quantita' variabile all'interno di prodotti, denominati Kelly, venduti come fertilizzante per bonsai;
Viste le note del 6 settembre 2010, del 17 agosto 2011 e del 4 ottobre 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato il ritrovamento della sostanza Butilone in capsule all'interno di flaconi in un locale di intrattenimento in Italia; ha segnalato tre casi di intossicazione acuta, due in Irlanda e uno nel Regno Unito, correlati ad assunzione contemporanea di Butilone e di Metilendiossipirovalerone (MDPV); ha segnalato un ulteriore caso di intossicazione in Italia correlato ad assunzione di Butilone;
Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del 17 agosto 2011 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha disposto, con nota del 19 agosto 2011, il divieto di vendita del prodotto denominato Kelly, ai sensi dell'art. 107 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;
Vista la nota del 23 agosto 2011, con cui l'Istituto Superiore di Sanita' ha espresso parere favorevole all'inserimento del Butilone nella tabella I del Testo Unico, in considerazione della presunta tossicita' e dell'affinita' chimica sia con i metilendiossiderivati delle amfetamine che con il Mefedrone, sostanza gia' inclusa nella Tabella I del Testo Unico;
Vista la nota del 22 settembre 2011 con cui l'Istituto Superiore di Sanita' ha espresso un ulteriore parere tecnico scientifico sul Butilone proponendo l'inserimento nella tabella I del Testo Unico anche di ogni composto derivato del 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, in considerazione dell'analogia strutturale a molecole psicoattive ad elevato rischio come i catinoni e della disponibilita' in prodotti di libera vendita soprattutto attraverso internet, ad esclusione del Bupropione e del Pirovalerone, quest'ultimo incluso nella tabella II sezione B del Testo Unico, usati come componenti attivi di farmaci;
Tenuto conto che la sostanza Butilone risulta essere sotto controllo in numerosi paesi europei, fra i quali Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Estonia, Norvegia, Svezia e Romania, pur non essendo al momento soggetta al controllo nazionale ne' a quello internazionale previsto dall'International Narcotics Control Board (INCB) in materia di stupefacenti;
Premesso che la sostanza denominata AM-694 o 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil) metanone o 1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo e' un cannabinoide sintetico alogenato, appartenente alla famiglia dei benzoilindoli, che agisce a livello dei recettori cannabinoidi CB1 e CB2, con una maggiore potenza e durata d'azione rispetto al JWH-018, sostanza di tipo cannabinoide gia' inclusa nella tabella I del Testo Unico;
Viste le note del 5 luglio 2011 e del 29 agosto 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato la presenza in Italia della sostanza AM-694 in campioni di miscele di erbe denominate Orange Darya New e Orange Alesya New secondo quanto segnalato al sistema nazionale di allerta dall'Istituto di Medicina Legale dell'Universita' di Verona, sostanza gia' rilevata in un reperto di polvere sequestrata nell'area di Napoli nel 2010; e ha segnalato successivamente la presenza della stessa sostanza in un prodotto vegetale denominato Katy Plus come riferito il 18 marzo 2011 dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche-Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma;
Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del 29 agosto 2011 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha disposto, con note del 29 agosto 2011 e del 27 settembre 2011, il divieto di vendita rispettivamente del prodotto denominato Katy Plus e, tra l'altro, delle miscele di erbe denominate Orange Darya New e Orange Alesya New, ai sensi dell'art. 107 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;
Tenuto conto che la presenza della sostanza AM-694 e di analoghi strutturali, oltre che in Italia, e' stata segnalata in altri Paesi europei dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);
Tenuto conto che la sostanza AM-694 non e' al momento soggetta a controllo nazionale ne' a quello internazionale previsto dall'International Narcotics Control Board (INCB) in materia di stupefacenti;
Viste le note del 26 agosto 2011 e del 22 settembre 2011 con cui l'Istituto Superiore di Sanita' ha espresso parere favorevole all'inserimento della sostanza AM-694 e degli analoghi strutturali del 3-benzoilindolo nella tabella I del Testo Unico, in considerazione della presunta tossicita' e potenza nonche' della possibilita' di sintetizzare un numero crescente di analoghi strutturali del 3-benzoilindolo in sostituzione dei cannabimimetici recentemente inclusi nella tabella I del Testo Unico;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso nella seduta del 18 ottobre 2011, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle sostanze denominate Butilone e analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, ad esclusione del Bupropione e del Pirovalerone, e favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle sostanze denominate AM-694 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo;
Visto il parere favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle suindicate sostanze, espresso con nota del 15 novembre 2011 dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al citato inserimento a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:
Butilone, denominazione comune
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one, denominazione chimica
Bk-MBDB, altra denominazione
AM-694, denominazione comune
1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone, denominazione chimica
1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo, altra denominazione
Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, denominazione comune.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo, denominazione comune.
2. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 viene altresi' aggiunta la seguente nota:
Dalla presente tabella sono espressamente escluse le sostanze Bupropione e Pirovalerone.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: Balduzzi
 
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