Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 novembre 2011, n. 219
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;
Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n. 124, ed in particolare l'articolo 1;
Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni al sistema di tracciabilita' dei rifiuti;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del SISTRI, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresi', disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;
Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011, sul quale e' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra richiamate;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole «dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»;
e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»;
f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»;
g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»;
i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.»;
m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta giorni,»;
n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia' iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»;
p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio del comma 2 la parola «Agli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli»;
q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis»;
r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.».
s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia dello stesso.»;
t) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»;
u) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»;
v) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola «L'installazione,» sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»;
z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.»;
aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.»;
bb) all'articolo 11, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»;
cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.»;
dd) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola «impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa»;
ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di» sono inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche'», le parole «dei dispositivi,» sono sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»;
ff) all'articolo 12, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»;
gg) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»;
hh) all'articolo 15, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»;
ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»;
ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e tali difformita' permanessero per piu' di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i dispositivi stessi.»;
mm) all'articolo 21, comma 3, le parole «all'iscrizione» sono sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole «presso il» sono sostituite con la parola «al», e le parole «all'apposita area del sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.»;
nn) all'articolo 21, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.»;
oo) all'articolo 21, comma 4, le parole «ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.» sono sostituite dalle parole «aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.»;
pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.»;
qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo:
«21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita'). - 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale.
2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis.
3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo.
4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB.
5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.
6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»;
rr) all'articolo 22, comma 2, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI»;
ss) all'articolo 23, comma 4, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»;
tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;»;
uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205».
2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1116,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5
milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti
per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede
di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per
il controllo e la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione
della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di
prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di
criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.».
- Il testo dell'articolo 189 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo
2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 2008, n. 24, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti
di tutela ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2008, n. 260, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210:
«Art. 2 (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati
e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).
(Omissis).
2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150 e convertito dalla legge 3
agosto 2009, n. 102:
«Art. 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni
contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma
3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un
sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche
dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte,
eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati
attraverso modalita' operative semplificate, in particolare
i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di
operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le
modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le
modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri
sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati,
le modalita' con le quali le informazioni contenute nel
sistema informatico dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano
richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie
interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un
apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato,
nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei
soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del
sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse
quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006,
le quali, a decorrere dalla data di operativita' del
sistema informatico, come definita dai decreti di cui al
periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto
stabilito dal presente articolo.».
- Il richiamato decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.
52, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile
2011, n. 95, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 26 maggio 2011 (Proroga del
termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17
dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011, n. 124, S.O.
Si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 1:
«Art. 1 (Proroga di termini). - 1. Il termine di cui
all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del
decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre
2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno piu' di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che hanno piu' di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000
tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)
e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i
rifiuti urbani della regione Campania.
3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.
4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
quantita' annua complessivamente trattata fino a 3.000
tonnellate.
5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10
dipendenti. (3)
6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente
articolo, nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 52 del 2011:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro il
termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando
l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di
cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in
carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale
annotato in scarico sul registro, con le relative
destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le
operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che
risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di
legge e la verifica della piena funzionalita' del SISTRI,
fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli
3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui
agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di produrre effetti i decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati
all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9
luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010
citati in preambolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2, 3 e
3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
«Art. 6 (Liberalizzazione in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione
di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni).
(Omissis).
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle
tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica
delle componenti software e hardware, anche ai fini
dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo
piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del
SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentite le
categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti,
alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente
rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi
di gestione regolati per legge possono delegare la
realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai
consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste
per le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26 e 28 del citato
decreto ministeriale n. 52 del 2011, come modificati dal
presente regolamento:
«Art. 1 (Entrata in funzione e gestione del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI). - 1.
La data di avvio dell'operativita' del SISTRI e' il 1°
ottobre 2010.
2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i
flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo
183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro
articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito
dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o
impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono
associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e'
attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora
l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di
iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al
SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno
attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle
persone occupate nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto
di apprendistato o contratto di inserimento, anche se
temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni,
eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come
frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle
giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si
arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo
8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l'accesso
in sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il
dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei
rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso
effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito,
dispositivo black box, nonche' il dispositivo USB per
l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter;
e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle
categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad
aderire al SISTRI, nonche' i soggetti di cui all'articolo 4
che aderiscono al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che provvederanno alla consegna dei
dispositivi USB per tutti gli altri operatori non iscritti
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' le
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle
stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le
quali potranno essere ritirati i dispositivi USB; 2) le
sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori
ambientali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli
operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore
obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su
base volontaria;
i) «titolare della firma elettronica»: la persona
fisica cui e' attribuita la firma elettronica del
dispositivo USB e, ove presente, del dispositivo USB per
l'interoperabilita';
l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o
insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore
esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli
articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;
l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o
stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale
sono autonomamente originati rifiuti.».
«Art. 3 (Iscrizione obbligatoria al SISTRI). - 1. Sono
tenuti ad aderire al SISTRI:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti
speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, che hanno piu' di dieci
dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni
di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino
produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al
SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero
dei dipendenti;
c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei
consorziati;
f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di
trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli
adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
medesimo;
g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di
rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale
di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata
legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in
attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo
trasporto;
h) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di
rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e
gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli
interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali
merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto;
i) i soggetti di cui all'articolo 5;
i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti
ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.».
«Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1. Le modalita' di
iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte
nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso
disponibile sul portale informativo SISTRI.
2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono
al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al
verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli
dispongono l'obbligo di iscrizione.
3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti,
non iscrivono le unita' locali con meno di dieci
dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni
senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei
dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita'
locale designata dal medesimo, che, ai fini della
determinazione del contributo di iscrizione, somma il
numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le
quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri
dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'
locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita'
locali.
4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali
vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in
regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in
riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al
SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e
versano il contributo annuo previsto indipendentemente
dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.».
«Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI). - 1. La
copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori
iscritti, e' assicurata mediante il pagamento di un
contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato
annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna
attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali
e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unita'
operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il
contributo e' versato per ciascun dispositivo USB
richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede
legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di
rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti versano il contributo relativo alla
categoria di produttori di appartenenza e il contributo
relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di
rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva
fruizione del servizio, e deve essere versato al momento
dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e'
versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi
si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del
contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti
occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in
modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e'
possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,
previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalita' di versamento dei
contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del
contributo puo' essere rideterminato annualmente con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di
somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma
versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi
dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti
operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo
all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI
in area autenticata, oppure inviando, mediante posta
elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale
informativo SISTRI.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i
contributi sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.».
«Art. 8 (Consegna dei dispositivi USB e black box). -
1. Una volta perfezionata la prima fase della procedura di
iscrizione, agli operatori iscritti, entro i successivi
trenta giorni, vengono consegnati:
a) un dispositivo USB, idoneo a consentire la
trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo
stesso. E' necessario dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna
attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. In caso di unita' locali nelle quali
sono presenti unita' operative da cui originano in maniera
autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB
per ciascuna unita' operativa. Per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti, e' necessario dotarsi di un
dispositivo USB relativo alla sede legale dell'ente o
impresa, e di un dispositivo USB per ciascun veicolo a
motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo
USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati
elettronici associati alle persone fisiche individuate,
durante la procedura di iscrizione, dagli operatori come
delegati per le procedure di cui al presente regolamento.
Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle
persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme
elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo
utente, username, la password per l'accesso al sistema, la
password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di
sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi su ciascun
veicolo a motore che trasporta rifiuti, con la funzione di
monitorare il percorso effettuato dal medesimo. E'
necessario dotarsi di un dispositivo black box per ciascun
veicolo in dotazione all'ente o impresa. La consegna e
l'installazione del dispositivo black box avviene presso le
officine autorizzate, il cui elenco e' fornito
contestualmente alla consegna del dispositivo USB e
disponibile sul portale informativo SISTRI. I costi di
installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM
sono a carico degli operatori. Le modalita' di
individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di
ritiro ed installazione del dispositivo black box sono
indicate nell'Allegato IB.
1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel
precedente comma, gli operatori possono richiedere
ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1
per unita' locali e unita' operative, o per attivita'
soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un
massimo di tre certificati elettronici associati alle
persone fisiche individuate dall'operatore; le persone
fisiche devono essere individuate tra persone diverse da
quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri
dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita'
operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al
SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati
nell'allegato IA.
1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali
ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis
possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per
l'interoperabilita'.
2. Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis,
agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa
stipula di un Accordo di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo
svolgimento dei compiti di cui al presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di
cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono,
previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni
imprenditoriali interessate rappresentative sul piano
nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione
delle stesse.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e fatto
salvo quanto previsto dal comma 4-bis, le Sezioni regionali
e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, provvedono agli
adempimenti di cui al comma 1 per le imprese e gli enti
iscritti al predetto Albo nonche' per i Comuni della
Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto
dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si
provvede ai sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che raccolgono e trasportano
rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB
relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto al
comma 1, lettera a), o, in alternativa, di un ulteriore
dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando
l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo
a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga
scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita'
locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse,
fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per
ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la
consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e
dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma
1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi
all'operatore che ne ha fatto richiesta.».
«Art. 9 (Dispositivi USB e black box). - 1. I
dispositivi restano di proprieta' del SISTRI e vengono
affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Il
titolare del dispositivo e' responsabile della custodia
dello stesso.
2. Al fine di consentire la consultazione della Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti
presso l'unita' o la sede dell'ente o impresa per la quale
sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali
non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo
degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma
scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi
USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo
restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque
momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono
custoditi nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis,
comma 5.».
«Art. 10 (Videosorveglianza). - 1. Gli impianti di
discarica, gli impianti di incenerimento dei rifiuti
nonche' gli impianti di coincenerimento destinati
esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e
ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133, sono dotati di apparecchiature
idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai
predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la
manutenzione e l'accesso alle apparecchiature cui al comma
1 sono riservati al personale del SISTRI. I relativi oneri
sono a carico del SISTRI.
3. In presenza di condizioni che non garantiscano un
accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita'
dati) adeguato per il funzionamento delle predette
apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano
altre oggettive circostanze di fatto che rendano
tecnicamente impraticabile l'installazione delle
apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una
valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere
di non procedere all'installazione delle medesime. Il
gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo
di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione
da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature di
monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non
oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta
tale variazione.
3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di
monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso
i quali sono state installate. Fermo restando quanto
stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti
a preservare la funzionalita' delle predette
apparecchiature.».
«Art. 11 (Informazioni da fornire al SISTRI). - 1. Gli
operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro
attivita' utilizzando i dispositivi. La tipologia delle
informazioni che ciascun operatore iscritto deve fornire al
SISTRI e' riportata nelle Schede SISTRI di cui all'allegato
III e pubblicate sul portale informativo SISTRI. Le
istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede
SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI.
2. La persona fisica, cui e' associato il certificato
elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare
della firma elettronica che risponde solo del corretto
inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.
3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un
impianto di gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di
accesso ai servizi di rete, elettrica o di connettivita' ad
internet, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la
Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE sono compilate dal
delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal
delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.
In questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa
due copie della Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE e le
consegna al conducente, che deve indicare data e ora del
conferimento o della presa in carico dei rifiuti. Le copie
sono firmate dal responsabile dell'impianto di gestione.
Una copia rimane a quest'ultimo e l'altra al conducente,
che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il
delegato dell'impresa di trasporto, entro due giorni
lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi
alla data e all'ora del conferimento o della presa in
carico dei rifiuti.».
«Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure
di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si
trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici
necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in
fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita,
distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata,
per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da
sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della
parte precedente o successiva della scheda medesima.
Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della
parte precedente o successiva della scheda medesima si
trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici
necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in
fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita,
distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di
copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei
soggetti interessati deve comunicare in forma scritta,
prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle
predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei
rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale
SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni
relative alle movimentazioni effettuate devono essere
inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive
alla cessazione delle condizioni che hanno generato la
mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno
2012, il termine di cui al periodo precedente e' di
settantadue ore.
2. Nel caso di temporanea interruzione o non
funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla
compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le
movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in
bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale
SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati
relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le
ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del
SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al
periodo precedente e' di settantadue ore.».
«Art. 14 (Particolari tipologie). - 1. I produttori di
rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di
rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al
SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al
delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la
sezione del produttore del rifiuto, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal
produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del
mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che
e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali
ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore
dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare
l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al
disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25
gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che
non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di
impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine
cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori
di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma
rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del
termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o
enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo
professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i
propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di
trasporto che compila anche la sezione del produttore del
rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve
essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una
copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere
conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto
a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di
recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e'
tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti
stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua
responsabilita'.».
«Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione
e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche). - 1.
Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o
da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita'
locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e'
compilata dal delegato della sede legale dell'ente o
impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce
l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per
i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della
riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione
derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti
dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o
dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal
manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente
compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la
manutenzione.
3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti
dall'attivita' del personale sanitario delle strutture
pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di
fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti
pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 21 (Obblighi generali di comunicazione al
SISTRI). - 1. In tutti i casi in cui si verifichi
un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per
il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei
dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai
quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi
causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di
un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare
in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei
predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di
comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove
presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo
aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo
raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al
relativo modulo di restituzione disponibile sul portale
informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI -
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i
casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita'
dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto
l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio
l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi
USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti
nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al
fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio
delle attivita' interessate dai predetti cambiamenti, prima
che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno
inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia
degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti
corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali
atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare
la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove
presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita'
rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando
la predetta funzionalita' «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI
procedera' a confrontare i dati comunicati dagli operatori
con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i
predetti dati e tali difformita' permanessero per piu' di
sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei
dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per
l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i
dispositivi stessi.
3. In caso di variazione dei dati identificativi
comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati
all'utilizzo del dispositivo USB provvedono,
successivamente alla comunicazione della variazione al
Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare
le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI
in area autenticata.
3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati
identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di
prima iscrizione o successiva variazione, e quelli
risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede,
a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere
all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale
SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati
al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto
stabilito dall'allegato IA.
4. Eventuali variazioni delle persone fisiche
individuate quali delegati per le procedure di cui al
presente regolamento devono essere comunicate al SISTRI,
che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo
contenente il nuovo certificato elettronico e' aggiornato
accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area
autenticata del portale SISTRI.
5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai
veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla
Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori
ambientali che, successivamente al rilascio
dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i
termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le
operazioni di installazione, disinstallazione e
riconfigurazione dei dispositivi black box sono
disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI.. Resta fermo l'obbligo per
l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei
contributi di cui all'articolo 7.».
«Art. 22 (Modalita' operative semplificate tramite
associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita' e nei
termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere
agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le
rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione
delle stesse:
a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano
i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile;
c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui all'articolo 4.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo
l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono
a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi
di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega,
scritta in carta semplice secondo il modello disponibile
sul portale informativo SISTRI, e' firmata dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve
essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante
del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione,
un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano
nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione
della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente
articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative
sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI
per la specifica categoria.
3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della
Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole
Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita'
delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del
soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza
mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.
Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento
chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza
trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei
rifiuti.
4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le
singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate
per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al
comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o
in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4,
qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la
movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la
seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto
stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora
della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate
dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore
del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al
delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato
dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i
dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
rifiuti.»
«Art. 23 (Modalita' operativa semplificata tramite
gestore del servizio di raccolta o piattaforma di
conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i propri
rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di
raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta
possono adempiere agli obblighi di cui al presente
regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del
servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore
della piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro
di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di
conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella
categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di
rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione
al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di
produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento venga effettuato dai soggetti di cui
all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori
comunicano i propri dati, necessari per la compilazione
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del
produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute
dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del
rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di
trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al
gestore del centro di raccolta o della piattaforma di
conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o
impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal
luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di
conferimento, richiede preventivamente al delegato del
centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero
di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal
portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato
del centro di raccolta o piattaforma di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e
compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale
destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e'
accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,
compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che
sono consegnate al delegato del centro di raccolta o
piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI
ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al presente articolo, la
responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al
momento della presa in carico dei rifiuti da parte del
centro di raccolta o piattaforma di conferimento.».
«Art. 26 (Catasto dei rifiuti). - 1. L'ISPRA organizza
il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, per via informatica attraverso la
costituzione e la gestione del Catasto telematico
interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti
banche dati:
a) una banca dati anagrafica ed una banca dati
contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei
rifiuti trasmesse dal SISTRI attraverso l'interconnessione
diretta secondo le modalita' previste dal comma 2
dell'articolo 24;
b) una banca dati contenente le informazioni relative
alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti
comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o
dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale
dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice
fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale
viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita'
autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o
dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni
variazione delle predette informazioni che intervenga nel
corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione
stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni
effettuate precedentemente all'entrata in vigore della
presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle
amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui
agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione;
c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, aggiornati attraverso interconnessione
diretta;
d) una banca dati contenente le informazioni
afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione
Campania di cui all'articolo 5, integrata dalle previsioni
contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della
fase emergenziale.
2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini
della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini
della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le
Comunicazioni alla Commissione europea previste dai
regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di
rifiuti.».
«Art. 28 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro il
termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello
unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando
l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla
base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di
cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in
carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale
annotato in scarico sul registro, con le relative
destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le
operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che
risulta in giacenza.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di
legge e la verifica della piena funzionalita' del SISTRI,
fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli
3, 4 e 5 del presente regolamento rimangono comunque tenuti
agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni
previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente
all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3
dicembre 2010, n.205.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento cessano di produrre effetti i decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati
all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio 2010, del 9
luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010
citati in preambolo.».



 
Art. 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 393
 
Allegato IA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IB
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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