Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2012 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 30 novembre 2011 |
Revisione delle norme riguardanti la portabilita' del numero mobile - Approvazione del regolamento. (Deliberazione n. 147/11/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 30 novembre 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80; Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)»; Vista la delibera n. 12/01/CIR, del 7 giugno 2001, recante «Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, l'art. 4 comma 3; Vista la delibera n. 19/01/CIR, del 7 agosto 2001, recante «Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla capacita' di evasione degli ordinativi della prestazione di Mobile Number Portability e al periodo di realizzazione; Vista la delibera n. 22/01/CIR, del 10 ottobre 2001, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)»; Vista la delibera n. 7/02/CIR, del 28 marzo 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio»; Vista la delibera n. 13/02/CIR, del 28 novembre 2002, recante «Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore»; Vista la delibera n. 17/06/CIR del 4 maggio 2006, recante «Adeguamento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita' del numero mobile degli operatori donating, secondo le disposizioni della delibera n. 19/01/CIR, e modalita' di gestione delle richieste»; Vista la delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza»; Vista la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»; Vista la delibera n. 78/08/CIR, del 26 novembre 2008, recante «Norme riguardanti la portabilita' del numero mobile»; Vista la delibera n. 30/11/CIR del 6 aprile 2011, recante «Consultazione pubblica riguardante modifica delle norme sulla portabilita' del numero mobile a seguito del recepimento delle direttive europee 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e modifica di alcune disposizioni riguardanti le penali, nonche' misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR»; Vista la delibera n. 91/11/CIR del 13 luglio 2011, recante «Proroga dei termini di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 30/11/CIR riguardante la portabilita' del numero mobile.»; Visti i contributi presentati nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 30/11/CIR, come prorogato dalla delibera n. 91/11/CIR; Considerate le posizioni espresse, anche mediante documenti scritti, dagli operatori mobili e dagli altri partecipanti al procedimento nell'ambito delle audizioni tenutesi in data 13 e 15 giugno 2011, 14 luglio 2011 ed anche successivamente, a seguito di proroga del procedimento, in data 6 settembre 2011, 26 settembre 2011 e 16 novembre 2011; Viste le risultanze della consultazione pubblica e le valutazioni in merito alle posizioni rappresentate dai soggetti che hanno preso parte alla stessa, riportate in allegato 2 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale; Viste le interlocuzioni intercorse e gli incontri con la Direzione nazionale antimafia tenuti al fine di esaminare le modalita' atte a soddisfare le esigenze di giustizia in uno scenario di portabilita' del numero mobile realizzata con tempistiche contratte, dalle quali e' emersa la possibilita' di adeguare le procedure vigenti in modo da garantire la continuita' delle prestazioni obbligatorie ai fini di giustizia; Considerata l'opportunita', in uno scenario che vede un significativo incremento dei soggetti operanti, di disciplinare in un provvedimento cogente talune delle regole contenute nell'Accordo quadro concordato e sottoscritto dagli operatori, in coerenza con i principi generali stabiliti dalla normativa in materia e con particolare riferimento a quelli che sono interessati dalla contrazione dei tempi stabiliti per la prestazione di portabilita' del numero mobile; Ritenuto opportuno continuare a demandare la definizione di modalita' implementative delle disposizioni e gli standard di servizio della prestazione di portabilita' all'accordo quadro stabilito tra tutti gli operatori che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali, al quale ogni soggetto nuovo entrante e' necessariamente chiamato ad aderire prima dell'avvio della propria offerta al pubblico; Ritenuto in definitiva opportuno provvedere ad emendare talune disposizioni della delibera n. 78/08/CIR sulla base delle valutazioni conclusive espresse nella sintesi della consultazione contenuta nell'allegato 2 alla presente delibera, limitatamente agli aspetti considerati nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 30/11/CIR del 6 aprile 2011, ed, in particolare, gli articoli 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15 e 17 della delibera n. 78/08/CIR; Ritenuto, altresi', opportuno inserire nelle norme vigenti, ulteriori disposizioni che disciplinino la corresponsione di indennizzi ai clienti per i ritardi nell'espletamento della prestazione di portabilita' del numero mobile, cosi' come richiesto dalle pertinenti direttive europee del 2009, sopra richiamate; Ritenuto opportuno, con l'occasione, apportare emendamenti nelle definizioni ed altri di natura editoriale ad alcune altre disposizioni della delibera n. 78/08/CIR, al fine di mantenere la coerenza, anche formale, dei diversi articoli; Ritenuto, altresi', opportuno disciplinare la portabilita' del numero mobile mediante la trasposizione delle disposizioni in forma di regolamento, anche al fine di agevolare eventuali successivi interventi di modifica ed integrazione che dovessero rendersi necessari; Visti i contributi presentati dagli operatori in merito a tematiche non previste nella delibera di consultazione n. 30/11 CIR, con particolare riferimento a quelle relative al trattamento delle informazioni riguardanti i clienti che, mentre si trovano in situazione di morosita', portano il proprio numero mobile ad altro operatore, e quelle riguardanti clienti che attivano SIM e chiedono immediatamente la portabilita', al fine di accedere alle specifiche offerte commerciali vantaggiose dedicate dagli operatori ai clienti che portano il proprio numero mobile da altro operatore; Vista la lettera dell'autorita' per la protezione dei dati personali, datata 27 ottobre 2011 prot. n. 60712 del 4 novembre 2011, con la quale sono state fornite indicazioni in merito a quesiti posti circa la possibilita' di trattamento da parte degli operatori di talune informazioni riguardanti la situazione dei clienti in portabilita'; Considerato che entrambe le tematiche sopra indicate sono meritorie di approfondimento al fine di valutarne gli impatti procedurali ed economici sul sistema della portabilita' del numero mobile ed, all'occorrenza, di adottare specifiche disposizioni che ne contrastino gli eventuali effetti negativi, suscettibili di riverberarsi sugli interessi della generalita' degli utenti e sull'intero mercato dei servizi di comunicazioni mobili e personali; pertanto l'autorita' intende avviare una specifica attivita' in proposito, tenendo conto degli sviluppi in corso nell'ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali e delle implementazioni di tale disciplina; Considerato che la Commissione europea ha formulato, in data 24 novembre 2011, un parere motivato rivolto ad alcuni Stati membri tra cui l'Italia, nel quale viene rilevata la mancata attuazione, entro il termine previsto del 25 maggio 2011, delle misure di cui alla direttiva 2009/136/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, che ha ampliato i diritti in materia di telefonia fissa, servizi mobili e accesso a internet, garantendo, tra l'altro, il diritto di cambiare operatore telefonico in un giorno senza dover cambiare numero; Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione alle norme comunitarie, per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento, nel piu' breve tempo possibile, prevedendo un breve lasso di tempo, ragionevolmente stimato non inferiore a tre mesi, per attuare l'obiettivo di contrarre i tempi di realizzazione della portabilita' del numero mobile, tenendo conto comunque che devono essere apportate modifiche di impatto contenuto alle attuali procedure; Ritenuto opportuno, infine, prevedere un lasso di tempo maggiore per altri aspetti, quali l'implementazione di quanto necessario a rendere operativa la possibilita' per il cliente di chiedere un indennizzo per i ritardi nella prestazione di portabilita' del numero mobile, un progressivo miglioramento di affidabilita' dei sistemi e conseguente riduzione degli esoneri dalla penali interoperatore per eventi eccezionali, l'operativita' della banca dati per la trasparenza tariffaria; Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Art. 1 Approvazione del regolamento
1. L'autorita' adotta, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il regolamento in materia di portabilita' del numero mobile, riportato nell'allegato 1 alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. All'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni del regolamento sostituiscono le disposizioni della delibera n. 78/08/CIR. 3. Il termine ultimo indicato dai commi 1 e 3 delle disposizioni di cui all'art. 2 (Misure temporanee urgenti di modifica della delibera n. 78/08/CIR), della delibera n. 30/11/CIR, e' prorogato fino al 30 giugno 2012. |
| Art. 2 Sanzioni
1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera, priva dell'allegato 2, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed, integralmente, nel sito web dell'autorita'. Roma, 30 novembre 2011
Il Presidente: Calabro' I commissari relatori: Savarese - D'Angelo |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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