Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «ADENGO», registrato al n. 14815, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl.


ILDIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
5disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visti in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e art. 81 concernente «Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti»;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;
Considerato, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato art. 81 del regolamento CE 1107/2009;
Vista la domanda del 7 ottobre 2008 e successiva integrazione del 3 settembre 2010 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato SP102000017007 successivamente ridenominato Adengo contenente le sostanze attive isoxaflutole, thiencarbazone-methyl e l'antidoto agronomico cyprosulfamide;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita' per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva isoxaflutole fino al 30 settembre 2013, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;
Vista la decisione 2008/566/CE della Commissione europea del 1° luglio 2008 che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva thiencarbazone nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Vista la valutazione dell'Istituto sopracitato in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica «Metaboliti nelle acque di falda»;
Viste le note dell'Ufficio in data 2 e 15 dicembre 2011 con le quali e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi e, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;
Viste le note trasmesse in data 6 e 15 dicembre 2011 dall'Impresa medesima in risposta alle suddette richieste;
Ritenuto di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva thiencarbazone fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 e' provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Adengo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nei termini ivi specificati.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario al termine della valutazione dei suddetti dati tecnico-scientifici, nonche' in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti sostanze attive e antidoto agronomico componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-2-2,5-3-4-5-10-20.
Il prodotto in questione e':
importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Bayer S.A.S. in Villefranche - Francia;
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania;
formulato negli stabilimenti sopra citati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14815.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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